705.150
Decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE
Decreto esecutivo
che designa le organizzazioni legittimate
a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE
(del 22 febbraio 1995)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE),
decreta:
Art. 1 Organizzazioni legittimate a ricorrere
Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato.
Art. 2 Controllo
In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento del territorio (Dipartimento).
Il Dipartimento controlla se esse continuino ad adempiere le condizioni per il diritto di opposizione giusta l’articolo 8 capoverso 1 LE. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio di Stato le pertinenti modifiche dell’allegato.
Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni
Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’art. 8 capoverso 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell’elenco di quelle legittimate a ricorrere (allegato).
La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Stato almeno 6 mesi prima della data in cui esse intendono fruire di tale diritto.
Art. 4 Disposizioni transitorie
La presente ordinanza non si applica alle opposizioni presentate prima della sua entrata in vigore.
Art. 5 Entrata in vigore
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 1995.
123