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Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

801.140 · Legislazione Ticino

Del 16 dic 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/rl/801-140/it/regolamento-concernente-le-tasse-previste-dalla-legge-sulla-promozione-della-salute-e-il-coordinamento-sanitario

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Legislazione Ticino
Fonte

801.140

Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

Regolamento

concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario[1]1

del 16 dicembre 2008 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

viste le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed) e delle relative ordinanze;

viste le disposizioni della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze,

decreta:

Footnotes

  1. [1] Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283.

Art. 1 Principio

21Per l’istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.

Le tasse dovute per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione vanno anticipate dall’istante; l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento.3

Footnotes

  1. [2] Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
  2. [3] Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99.

Art. 2 Operatori sanitari

  • a)

autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan)

fr. 1'300.–

  • b)

libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed)

da fr. 600.– a fr. 1'200.–

  • c)

libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan)

da fr. 400.– a fr. 600.–

  • d)

esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan)

da fr. 200.– a fr. 400.–

  • e)

nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS)4

da fr. 450.– a fr. 1'500.–

per le professioni universitarie;

da fr. 250.– a 600.– per le professioni

non universitarie

  • f)

autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 LSan)

da fr. 200.– a fr. 400.–

  • g)

rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili

da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione

  • h)

esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico5

fino a fr. 9'000.–

  • i)

sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 LSan, 43 LPMed)

fino a fr. 3'000.–

+ le spese per eventuali perizie

  • l)

revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi

fino a fr. 500.–

+ spese per eventuali perizie

  • m)

…6

  • n)

autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato7

da fr. 200.- a fr. 400.-.

Footnotes

  1. [4] Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
  2. [5] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.
  3. [6] Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.
  4. [7] Lett. introdotta dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 71.

Art. 3 Strutture e servizi sanitari

  • a)

autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan)8

fino a fr. 2’000.–

+ le spese per collaudi e ispezioni

  • b)

autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie (art. 83, 84 e 85 LSan)9

fino a fr. 2’000.–

+ le spese per collaudi e ispezioni

  • c)

autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche10

fino a fr. 2’000.–

+ le spese per collaudi e ispezioni

  • d)

autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni11

fino a fr. 2’000.–

+ le spese per collaudi e ispezioni

  • e)

rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili

da fr. 400.–

fino all’importo per una nuova autorizzazione

+ le spese per collaudi e ispezioni

  • f)

revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi

fino a fr. 500.–

  • g)

collaudi

le spese effettive

  • h)

controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti

le spese effettive

  • i)

sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza

le spese effettive

  • l)

…12

Footnotes

  1. [8] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
  2. [9] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
  3. [10] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
  4. [11] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.
  5. [12] Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.

Art. 4 Agibilità e abitabilità degli edifici di uso pubblico e collettivo

  • a)

abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan)

le spese effettive

  • b)

collaudi

le spese effettive

  • c)

controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti

le spese effettive

  • d)

sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza

le spese effettive

  • e)

decisioni in ambito radon

fino a fr. 300.–

Art. 5 Medicamenti e dispositivi medici

  • a)

decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze

da fr. 200.– a fr. 5'000.–

  • b)

controlli, visite e ispezioni

le spese effettive

Art. 5a Polizia mortuaria

13

  • a)

autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebri

fr. 600.–

  • b)

rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili

da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni

  • c)

nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni

fr. 400.–

  • d)

revoca di un’autorizzazione

fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie

  • e)

autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura14

fr. 200. –

  • f)

autorizzazione per il trasporto di salme15

fr. 50.– per l’autorizzazione comunale;

da 100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione cantonale

Footnotes

  1. [13] Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
  2. [14] Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.
  3. [15] Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.

Art. 6 Fotocopie e lavori di cancelleria

  • a)

fotocopie

fr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.–

a partire dall’11. pagina

  • b)

altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.)

da fr. 1.– a fr. 500.–

a seconda del lavoro richiesto all’autorità

Art. 7 Disposizioni abrogative

Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Pubblicato nel BU 2008, 720.