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Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi
Decreto esecutivo
concernente le misure di polizia del fuoco da adottare
per i depositi di idrocarburi
(del 2 agosto 1962)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE del TICINO
visto l’art. 17 della Legge sulle materie esplosive del 5 maggio 1875;
visti gli art. 45 e 46 della Legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949;
su proposta del Dipartimento delle Finanze;
decreta:
Art. 1 Direttive Carbura
Per la costituzione, l’ingrandimento ed ogni altro lavoro concernente i depositi di carburanti liquidi viene data forza legale alle disposizioni emanate dall’ufficio centrale svizzero per l’importazione di carburanti liquidi (CARBURA) e denominate “Direttive per il deposito di idrocarburi”.
Art. 2 Deroghe e norme di complemento
In deroga ed in aggiunta alle direttive della Carbura valgono le disposizioni allegate al presente decreto.
Art. 3 Garanzia
A garanzia per l’esecuzione degli obblighi imposti può venire chiesta una cauzione ai sensi dell’art. 12 della legge 5 maggio 1875.
Art. 4 Contravvenzioni
In conformità all’art. 16 della Legge 5 maggio 1875 le infrazioni alle prescrizioni del presente decreto sono passibili di multa da fr. 5.- a fr. 10’000.- e del ritiro della concessione, riservata la responsabilità penale ed il risarcimento dei danni.
Art. 5 Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi ed abroga ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.
Art. 6 Disposizioni transitorie
I depositi già esistenti dovranno venire conformati al presente decreto nella misura ed entro i termini che saranno stabiliti dal dipartimento delle finanze, comunque al più tardi entro il 31 dicembre 1963.
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