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52.2002.271

Tribunale cantonale amministrativo Ticino

Del 7 nov 2002

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale cantonale amministrativo Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

52.2002.271

52.2002.271

Rubrum

Incarto n.

Lugano

7 novembre 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 giugno 2002 dell'

__________,

contro

la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 aprile 2002 con cui il municipio di __________ gli infligge una multa di fr. 500.- per violazione della legge edilizia;

viste le risposte:

- 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato;

- 17 luglio 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che il ricorrente arch. __________ è contitolare dell'impresa di costruzioni ____________________ di __________;

che all'inizio di quest'anno la ditta succitata è stata incaricata da __________ di ricostruire in cemento armato un muretto in sassi, alto circa un metro e posto sul confine della sua proprietà (part. __________ RF), che nel 1999 era crollato su una lunghezza di circa 20 m sul fondo sottostante;

che il 5 marzo 2002 il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori, avviati senza permesso ed interessanti un fondo situato fuori della zona edificabile;

che il 14 marzo 2002 l'autorità comunale ha posto in contravvenzione tanto il proprietario del terreno, quanto l'arch. __________, nella sua qualità d'impresario costruttore, per aver iniziato i lavori senza permesso di costruzione;

che, raccolte le giustificazioni dei prevenuti in contravvenzione, il 15 aprile 2002 il municipio ha inflitto un ammonimento al proprietario del terreno ed una multa di fr. 500.- all'impresario per violazione formale della LE;

che con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la multa, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'arch. __________;

che contro il predetto giudizio governativo, che si limita a constatare il perfezionamento dell'infrazione, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente ritiene che spettasse al proprietario chiedere il permesso di costruzione; la multa, aggiunge, sarebbe inoltre sproporzionata e discriminatoria;

che il Consiglio di Stato ed il municipio non hanno formulato particolari osservazioni;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 148 LOC;

che, secondo l'art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti comunali sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; sino a fr. 500.- se invece è stata omessa una notifica;

che la multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione e se del caso alla colpa (cpv. 3); sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione anche solo per negligenza;

che, nell'evenienza concreta, l'impresa di __________, di cui il ricorrente è contitolare, ha iniziato a ricostruire un muro situato fuori della zona edificabile senza essere in possesso del permesso;

che trattandosi di un'opera situata fuori della zona edificabile, la domanda di costruzione era soggetta alla procedura ordinaria di rilascio del permesso (art. 4 lett. c e 6 e contrario RLE);

che, omettendo di verificare se il proprietario del fondo avesse ottenuto il permesso di costruzione, l'insorgente ha manifestamente concorso al perfezionamento dell'infrazione ascrittagli; non può quindi essere prosciolto dall'addebito rivoltogli;

che nella commisurazione della multa il municipio ha considerato che il ricorrente, di formazione architetto STS e già municipale, dovesse essere considerato persona cognita delle regole dell'arte; l'ha quindi punito più severamente del proprietario;

che questo tribunale condivide solo parzialmente le deduzioni dell'autorità comunale; il rigore usato nei confronti del ricorrente appare invero eccessivo per rapporto alla clemenza della sanzione, peraltro nemmeno prevista dalla legge, irrogata al proprietario;

che lo stesso municipio nelle osservazioni presentate al Consiglio di Stato ha ammesso che il ricorrente ha agito per negligenza, nell'erronea convinzione che simili manufatti fossero esenti da permesso;

che, ponendo mente all'insieme delle circostanze, una multa di fr. 200.- appare meglio ragguagliata alla gravità oggettiva dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore;

che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e riducendo la multa all'importo summenzionato;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 45, 46 LE; 4, 6 RLE; 148 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) è annullata;

1.2

la multa inflitta al ricorrente dal municipio di __________ con decisione 15 aprile 2002 è ridotta a fr. 200.-.

2.

La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, Art. 148 — letto nella versione del 1 gennaio 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2004, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2011, 1 agosto 2014, 15 settembre 2018, 1 marzo 2019, 1 ottobre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 giugno 2022.