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10.2002.198

Tribunale d’appello Ticino

Del 28 mag 2003

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Consultato il 10 set 2026

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10.2002.198

10.2002.198

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.198

Data decisione, Autorità: 28.05.2003, PRPEN

Incarto n.

10.2002.198/AMM

DAC

Bellinzona maggio 2003

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________, di __________ e __________, nato il __________ __________ __________ a __________ (Guinea-Bissau), cittadino della Guinea-Bissau, residente a __________, __________ __________ __________, celibe, richiedente l'asilo

(difeso dal lic. iur. __________ __________, __________)

accusato di infrazione alla LF sugli stupefacenti, 19 n. 1 LS

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e dintorni, nel periodo dall'autunno 2001 al 13 settembre 2002, venduto un imprecisato quantitativo di cocaina, sotto forma di bolas, a vari consumatori, ma almeno 20 grammi;

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS

per avere, a __________ e dintorni, nel periodo da fine settembre 2001 al 13 settembre 2002, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 10 grammi;

perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

1. alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni,

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

e inoltre – ordina la confisca dei fr. 5'150.– sequestrati e del telefono cellulare __________ sequestrato;

– ordina la confisca e la distruzione dei 10 grammi di marijuana sequestrati, rep SAD __________/__________;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 7 ottobre 2002;

indetto il dibattimento per il 28 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto che l'accusato ha dichiarato di ritirare l'opposizione al decreto d'accusa, tranne che per il dispositivo no. 2 riguardante la pena accessoria dell'espulsione, della quale chiede la sospensione condizionale;

proseguito pertanto il dibattimento limitatamente a questo aspetto;

sentito il difensore, il quale chiede che gli venga concessa una sospensione condizionale della pena accessoria;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.

2. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che le parti hanno rinunciato a chiedere la motivazione scritta della sentenza;

visti gli art. 41 e 55 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

condanna __________ __________

alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

non preleva né tasse né spese dell'odierno giudizio;

per il resto il decreto d'accusa è esecutivo e l'incarto è ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, per il tramite del difensore,

lic. iur. __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Nicola Respini, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 41 e Art. 55 — letto nella versione del 1 aprile 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 273 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.