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10.2002.288

Tribunale d’appello Ticino

Del 20 ago 2003

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Consultato il 10 set 2026

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  2. Ticino
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10.2002.288

10.2002.288

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.288

Data decisione, Autorità: 20.08.2003, PRPEN

Incarto n.

10.2002.288/AMM

DAC

Bellinzona agosto 2003

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato __________ 1961 a __________, attinente di __________, residente a __________, via __________ __________, coniugato, aiuto giardiniere

(difeso dall'avv. __________ __________, __________)

accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà,

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 3.01 - max 3.33 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1997 e nel 2001 per analogo reato;

2. circolazione malgrado la revoca,

per aver condotto la vettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il 23 novembre 2000 per un periodo indeterminato;

reati previsti dagli art. 91 cpv. 1 e 95 n. 2 LCS;

fatti avvenuti a __________ il 30 aprile 2001;

perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare,

2. alla multa di fr. 1000.–,

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 12 agosto 2001;

indetto il dibattimento per il 20 agosto 2003, al quale sono intervenuti l'accusato e il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale rileva la prescrizione del reato di circolazione malgrado la revoca;

sulla circolazione in stato di ebrietà, sottolinea che dopo la commissione dei fatti l'accusato si è sottoposto a cure mediche costanti e si è completamente astenuto dall'uso di bevande alcoliche, come attestato dalla documentazione esibita al dibattimento;

chiede in definitiva una congrua riduzione della pena detentiva, da porre al beneficio della sospensione condizionale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l'imputato è autore colpevole di

1.1 circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui sopra,

1.2 circolazione malgrado la revoca, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2. In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova.

3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

4. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 e 95 n. 2 LCS; 41 e 63 CP; 72 e 109 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara __________ __________

autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per i fatti compiuti a __________ il __________ 2001 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC __________/ __________del __________ 2001;

proscioglie __________ __________

dall'accusa di circolazione malgrado la revoca, per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;

condanna __________ __________

1. alla pena di 80 (ottanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni,

2. alla multa di fr. 1000.–,

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie, comprese quelle indicate nel decreto d'accusa, di complessivi fr. 600.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– avv. __________ __________, __________,

– Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,

– Ministero pubblico della Confederazione, __________,

– Sezione della circolazione, __________,

– Comando della Polizia cantonale, __________,

– Sezione esecuzione pene e misure, __________,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico di __________ __________:

fr. 1000.– multa

fr. 300.– tassa di giustizia

fr. 300.– spese giudiziarie

fr. 1600.– totale

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 63 — letto nella versione del 1 aprile 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 273 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.