Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

per avere offeso l'onore e minacciato per telefono

10.2004.349 · Tribunale d’appello Ticino

Del 27 gen 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/10-2004-349/it/per-avere-offeso-l-onore-e-minacciato-per-telefono

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2004.349

per avere offeso l'onore e minacciato per telefono

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.349

Data decisione, Autorità: 27.01.2005, PRPEN

Titolo:

per avere offeso l'onore e minacciato per telefono

INGIURIA MINACCIA

art. 177 CPS art. 180 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2004.349/CEG

DA

Bellinzona gennaio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 d

patr. da: PR 1

prevenuto colpevole di 1. ingiuria,

per avere, durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________ __________, tacciandolo di viscido e vile;

2. minaccia,

per avere incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa”;

fatti avvenuti ad __________ e __________, agli __________;

reati previsti dagli art. 177 e 180 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 settembre 2004;

indetto il dibattimento in data 27 gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e l’avv. PR 1, Bellinzona, patrocinatore della parte lesa __________, costituitasi parte civile al dibattimento; mentre il AINQ 1 con lettera 4/8 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e ha chiesto, a titolo di risarcimento, la rifusione di fr. 4'304.— come a fattura della parte civile, fr. 1'022.20 per spese di patrocinio e di fr. 1.— per torto morale nonché alle spese del procedimento penale da lui causato;

l’accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento non avendo mai proferito la parola “vile”, mai avendo minacciato __________, tantomeno in quel periodo indicato nel decreto d’accusa (come già indicato a verbale di polizia) e sostenendo che “viscido”, detto telefonicamente, non costituiva in quel contesto - “provocato” dalle manchevolezze dell’amministratore - un’offesa. Egli si è opposto alle richieste di parte civile;

per ultimo di nuovo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E' ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. ingiuria, per avere, ad __________, agli __________,durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di viscido e vile?

1.2. minaccia, per avere, a __________, agli __________, incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa”;

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg., 49 cifra 4, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 2 e 3, in modo parzialmente affermativo ai quesiti posti sub 1.1. e 4, negativamente al quesito posto sub 1.2.,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria (art. 177 CP), per avere, ad Arbedo, agli inizi del mese di maggio 2004, durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di “viscido”;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

2. al pagamento alla parte civile di fr. 350.-- (trecentocinquanta) a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

§ Per le altre pretese rinvia la parte civile al competente foro civile;

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di minaccia e di ingiuria, limitatamente all’espressione “vile”, oggetto d’accusa come a decreto del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 350.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 177 e Art. 180 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 9 e Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.