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portato un coltello a serramanico attraverso un valico senza la necessaria autorizzazione

10.2004.362 · Tribunale d’appello Ticino

Del 20 gen 2005

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Consultato il 10 set 2026

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  2. Ticino
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10.2004.362

portato un coltello a serramanico attraverso un valico senza la necessaria autorizzazione

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 20.01.2005, PRPEN

Titolo:

portato un coltello a serramanico attraverso un valico senza la necessaria autorizzazione

COLTELLO A SERRAMANICO UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO

art. 33 cpv. 1 LARM

Incarto n.

10.2004.362/CEG

DA

Bellinzona gennaio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,

per avere, attraverso il valico stradale di __________, portato nella sua borsetta un coltello a serramanico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico;

fatti avvenuti a __________, valico doganale di __________, il 15 agosto 2004;

reato previsto dall’art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;

perseguito con decreto d’accusa del 6 settembre 2004 no. DA 2949/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

3. Ordina la confisca del coltello a serramanico, sequestratole dalla polizia il 15 agosto 2004;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 7 settembre 2004;

indetto il dibattimento per il 20 gennaio 2005 al quale l’accusata – regolarmente citata per via raccomandata 10 dicembre 2004 – non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14/15 dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, per avere, attraverso il valico stradale di __________, portato nella sua borsetta un coltello a serramanico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Deve essere ordinata la confisca del coltello a serramanico, sequestrato dalla Polizia il 15 agosto 2004?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti,

visti gli art. 49 cifra 3 e 4, 58 CP; 4 cpv. 1 lett. C, 27 cpv. 1 e 33 cpv. 1 lett. a LArm; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3 e 4; negativamente al quesito posto sub 2;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm in relazione con gli art. 4 cpv. 1 lett. c e 27 cpv. 1 LArm), per avere, attraverso il valico stradale di __________, il 15 agosto 2004, portato nella sua borsetta un coltello a serramanico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 150.—(centocinquanta);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

la confisca del coltello a serramanico, sequestrato dalla Polizia il 15 agosto 2004;

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,

Ufficio federale di polizia, Berna.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 350.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 4 e Art. 58 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, Art. 4, Art. 27 e Art. 33 — letto nella versione del 1 marzo 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 12 dicembre 2008, 28 luglio 2010, 1 dicembre 2010, 16 luglio 2012, 1 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2016, 15 agosto 2019, 14 dicembre 2019, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.