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provocato una ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare con un pugno e offeso l'onore con l'epiteto"terone di merda"

10.2004.471 · Tribunale d’appello Ticino

Del 10 mar 2005

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Consultato il 10 set 2026

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10.2004.471

provocato una ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare con un pugno e offeso l'onore con l'epiteto"terone di merda"

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 10.03.2005, PRPEN

Titolo:

provocato una ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare con un pugno e offeso l'onore con l'epiteto"terone di merda"

INGIURIA LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS art. 177 CPS

Incarto n.

10.2004.471/rol

DA

Bellinzona marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici

per avere, a Coldrerio il 24 agosto 2004,

colpito con uno schiaffo e poi con un pugno al volto CIVI 1 provocandogli una ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare sinistra su contusione nasale così come attestato dal certificato medico 24 agosto 2004 della Dr. ssa __________ del Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di Mendrisio, agli atti;

2. ingiuria

per avere, a Coldrerio il 24 agosto 2004,

offeso l'onore di CIVI 1 tacciandolo di "terone di merda";

reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 177 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 3760/2004 di data 15.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al

competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato, il quale osserva di non essersi presentato con un avvocato, perché non può permetterselo e chiede di essere prosciolto siccome estraneo ai fatti;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. lesioni semplici

1.2. ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Sulle pretese della parte civile, che chiede un risarcimento di complessivi fr. 6'006.35.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63, 123 cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3760/2004 del 15 novembre 2004;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3760/2004 del 15 novembre 2004;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

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  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.