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circolazione in stato di ebrietà, perdere la padronanza di guida, fuga dopo incidente

10.2004.508 · Tribunale d’appello Ticino

Del 14 apr 2005

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Consultato il 11 set 2026

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  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2004.508

circolazione in stato di ebrietà, perdere la padronanza di guida, fuga dopo incidente

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 14.04.2005, PRPEN

Titolo:

circolazione in stato di ebrietà, perdere la padronanza di guida, fuga dopo incidente

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 92 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2004.508/CEG

DA

Bellinzona aprile 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,

per aver condotto l’autovettura Peugeot targata TI 22009 essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.72 - max. 0.90 grammi per mille) e del parere medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico;

fatti avvenuti a Losone il 17.10.2004;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di Emanuele Moranda ivi posteggiata;

fatti avvenuti a Losone il 17.10.2004;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCS,;

3. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio,

per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti a Losone il 17.10.2004;

reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;

perseguito con decreto d’accusa del 13.12.2004 no. DA 4191/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2004;

indetto il dibattimento 14 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusato personal-mente, assistito dal proprio difensore avv. Raffaele Dadò, Muralto, mentre il Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 23 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il teste Rossano FALCONI, 1963, domiciliato a Losone, di Losone, giardiniere, coniugato; non parente con l’accusato, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, ha giurato;

il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito dal reato di circolazione in stato di ebrietà poiché la prova del sangue, prova principe, indica un tasso alcolemico di 0.72 g/mille e per di più il referto medico indica “sospetto leggero debole influsso alcolemico”. L’accusato non è bevitore abituale, come confermato dal teste, e il tasso rilevato rispetta le affermazioni dell’accusato in aula di aver bevuto tre birrini al ristorante. Il proscioglimento è stato postulato inoltre per l’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio: il teste Falconi ha indicato che l’accusato, che ha avuto l’incidente a pochi metri dal proprio domicilio, ha spostato l’automobile spingendola, senza accendere il motore, sino a casa sua, distante meno di 50 m, per evitare intralci al traffico, poiché l’incidente era avvenuto in una stradina molto stretta, priva di illuminazione e ove vi erano posteggiate, fuori delimitazione, più vetture di fedeli che erano intenti ad ascoltare la S. Messa che si teneva nella Chiesa poco distante. In tal modo egli ha così “assicurato” i luoghi. Subito l’accusato, in preda a panico e spavento, si è recato dal proprio amico Falconi, sentito come teste, e che abita a pochi metri da lui, chiedendo cosa avesse dovuto fare: se entrare in Chiesa a cercare il danneggiato o se attenderlo al termine della funzione. L’accusato ha subito chiamato, da lì, il proprio assicuratore per sapere come procedere; immediatamente dopo sua madre, con cui vive, l’ha chiamato dall’amico per dirgli che la Polizia già era arrivata a casa sua.

Sull’infrazione alle norme della circolazione viene contestato sia stata com-messa sotto influsso alcolemico e, inoltre, ha provocato solo danni materiali minimi. Giova poi ricordare che l’autovettura danneggiata era parcheggiata ove non vi era parcheggio, subito dopo una curva a gomito.

La difesa ha domandato quindi in via principale il proscioglimento da ogni ac-cusa; in via subordinata il proscioglimento dai reati di circolazione in stato di ebrietà e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, con conseguente riduzione di pena;

sentito per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ Luigi Tolotti autore colpevole di:

1.1. circolazione in stato di ebrietà, per avere, a Losone il 17.10.2004, condotto l’autovettura Peugeot targata TI 22009 essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.72 - max. 0.90 grammi per mille) e del parere medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico?

1.2. infrazione alle norme della circolazione, per avere, a Losone il 17.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di Emanuele Moranda ivi posteggiata?

1.3. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, per avere, a Losone il 17.10.2004, abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 4, 90 cifra 1 LCS; art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.2. e 2.; negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.3. e 4.; decaduto il quesito posto sub 3.;

dichiara Luigi ACCU 1

autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS), per avere, a Losone il 17.10.2004, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di Emanuele Moranda ivi posteggiata;

condanna Luigi ACCU 1 ,

1. alla multa di fr. 300.— (trecento);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 90.— per complessivi fr. 140.-- (centoquaranta).

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie Luigi Tolotti dall’accusa di circolazione in stato di ebrietà e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per quanto avvenuto a Losone il 17.10.2004;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (5753),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 40.-- testi

fr. 440.-- totale

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 307 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 124, Art. 125, Art. 126 e Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 e Art. 92 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 3 e Art. 7 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.