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consegnato veicolo a autodemolitore malgrado non fosse di proprietà dell'accusato, tentato furto.

10.2005.119 · Tribunale d’appello Ticino

Del 23 giu 2005

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Consultato il 11 set 2026

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10.2005.119

consegnato veicolo a autodemolitore malgrado non fosse di proprietà dell'accusato, tentato furto.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 23.06.2005, PRPEN

Titolo:

consegnato veicolo a autodemolitore malgrado non fosse di proprietà dell'accusato, tentato furto.

APPROPRIAZIONE INDEBITA FURTO

art. 138 cf. 1 CPS art. 139 cf. 1 CPS

1. CIVI 1

2. CIVI 2

Incarto n.

10.2005.119/rol

DA

Bellinzona giugno 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1, Lugano)

prevenuto colpevole di 1. appropriazione indebita

per avere, a scopo d'indebito profitto, a __________, nel periodo dal febbraio 2002 al 14.7.2004, in danno di CIVI 1, ricevendo nella propria autofficina il veicolo __________, senza targhe, che doveva essere riparato e sottoposto a collaudo, promettendo ripetutamente al detentore che i lavori di rimessa in esercizio erano in corso e quindi non più restituendolo asserendo di averlo portato presso un autodemolitore perché ritenuto un rottame, impiegato a proprio indebito profitto il veicolo di cui sopra che gli era stato affidato, del valore di almeno fr. 3'200.--;

2. tentato furto

per avere, a scopo d'indebito profitto, a __________, il 24.12.2004, in danno di CIVI 2, dopo essere entrato nei parcheggi sotterranei dello stabile, tentava lo scasso della porta d'ingresso dello stabile, venendo però sorpreso dall'arrivo di un inquilino per cui desisteva e si dava alla fuga;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dagli art. 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 429/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'200.--,

a titolo di risarcimento. Per ulteriori pretese la parte civile viene rinviata al

competente foro.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 23 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore avv. DI 1 e il Procuratore pubblico AINQ 1;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i testi;

prospettato dal Procuratore pubblico, in via subordinata anche il reato di danneggiamento per i fatti avvenuti il 24 dicembre 2004;

sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa con

l’aggiunta del reato di danneggiamento;

sentito il difensore, il quale contesta l’estensione al reato di danneggiamento, poiché lo stesso è stato solo prospettato in via subordinata al reato di tentato furto; chiede il proscioglimento per entrambe le imputazioni;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. appropriazione indebita

1.2. tentato furto subordinatamente danneggiamento

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 6'000.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 137, 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP; 21, 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di tentato furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

rinvia la parte civile al competente foro civile per sue pretese.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 190.- testi

fr. 390.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.