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Omettere di pagare gli alimenti per la figlia per il periodo 1.12.2000 - 28.02.2005 per un importo di fr. 24'425.30

10.2005.210 · Tribunale d’appello Ticino

Del 14 ott 2005

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.210

Omettere di pagare gli alimenti per la figlia per il periodo 1.12.2000 - 28.02.2005 per un importo di fr. 24'425.30

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.210

Data decisione, Autorità: 14.10.2005, PRPEN

Titolo:

Omettere di pagare gli alimenti per la figlia per il periodo 1.12.2000 - 28.02.2005 per un importo di fr. 24'425.30

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 cpv. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.210

DA

Bellinzona ottobre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Marisa Romeo per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per aver omesso, benchè ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla figlia e per essa CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con contratto per l'obbligo del mantenimento di minori 28 gennaio 1998 della delegazione tutoria di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 24'425.30 per il periodo 01.12.2000 – 28.02.2005;

reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;

perseguito con decreto d’accusa del 4 aprile 2005 n. 1285/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 24'425.30 a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 14 ottobre 2005, al quale è comparsa la parte civile, ____________________ per ACCU 1; l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 giugno / 1° luglio, non è comparso, mentre il ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41, 63, 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

viene data la parola alla parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e ribadisce le pretese di risarcimento di fr. 24'425.30;

rispondendo ai quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il versamento di fr. 24'425.30 a titolo di risarcimento.

dichiara ACCU autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1285/2005 del 4 aprile 2005;

condanna ACCU

1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1, l’importo di fr. 24'425.30 a titolo di risarcimento.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 41, Art. 63 e Art. 217 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.