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incidente con ferimento di uno scooterista a seguito di mancata concessione della precedenza

10.2005.250 · Tribunale d’appello Ticino

Del 20 dic 2005

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Consultato il 10 set 2026

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  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.250

incidente con ferimento di uno scooterista a seguito di mancata concessione della precedenza

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.250

Data decisione, Autorità: 20.12.2005, PRPEN

Titolo:

incidente con ferimento di uno scooterista a seguito di mancata concessione della precedenza

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 92 cpv. 1 LCSTR

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2005.250

DA

Bellinzona dicembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DIFE1

prevenuto colpevole di 1. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando con la vettura Opel targata __________, negligentemente omesso di ottemperare al segnale di “dare precedenza” scontrandosi conseguentemente con il motoveicolo prioritario Yamaha targato __________ condotto dal CIVI 1, regolarmente sopraggiungente sulla sinistra. Per l’incidente il motociclista CIVI 1 ha riportato le lesioni di cui al certificato medico del 26 marzo 2005 dell’Ospedale Regionale di Mendrisio;

fatti avvenuti a __________ il 26 marzo 2005;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2 OSStr;

2. inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

per essersi dato alla fuga dopo aver investito e ferito il motociclista CIVI 1;

fatti avvenuti a __________ __________ il 26 marzo 2005;

reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 e 2 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 17 maggio 2005 n. DA 1859/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 maggio 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 20 dicembre 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal proprio difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione del teste;

sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa. Egli postula inoltre l’accoglimento integrale della sua istanza di risarcimento danni;

sentito il difensore, il quale rileva le incongruenze nella versione della dinamica dell’incidente fornita dal teste. In virtù del principio in dubio pro reo egli chiede il proscioglimento del suo assistito da entrambi i capi di imputazione, protestando tasse, spese e adeguate ripetibili. Nella denegata ipotesi di una condanna, egli postula il rinvio delle pretese avanzate dalla parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Infrazione alle norme della circolazione,

1.2 Inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1859/2005 del 17 maggio 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Possono essere accolte le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile, e, se sì, in che misura?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2, 51 cpv. 1, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. Infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2 OSStr,

per avere, a __________ il 26 marzo 2005, circolando con la vettura Opel targata __________, negligentemente omesso di ottemperare al segnale di “dare precedenza” provocando conseguentemente la caduta del signor CIVI 1, circolante con il motoveicolo prioritario Yamaha targato __________ __________, regolarmente sopraggiungente da sinistra. Per l’incidente il motociclista CIVI 1 ha riportato le lesioni di cui al certificato medico del 26 marzo 2005 dell’Ospedale Regionale di Mendrisio;

2. Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 LCStr,

per non aver osservato, a __________ il 26 marzo 2005, i doveri impostigli dalla legge dopo aver provocato il summenzionato incidente;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno;

2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

3. al pagamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 650.05;

4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue ulteriori pretese di risarcimento;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 2, Art. 3, Art. 26, Art. 27, Art. 31, Art. 36, Art. 51 e Art. 92 — letto nella versione del 1 dicembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.