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opposizione tardiva e istanza di revisione

10.2005.28 · Tribunale d’appello Ticino

Del 16 feb 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/10-2005-28/it/opposizione-tardiva-e-istanza-di-revisione

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.28

opposizione tardiva e istanza di revisione

Rubrum

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 16.02.2005, PRPEN

Titolo:

opposizione tardiva e istanza di revisione

SENTENZA

art. 208 CPP-TI art. 210 CPP-TI art. 299 let. c CPP-TI

Incarto n.

10.2005.28/KRM

DA

Bellinzona febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

siccome

ritenuto colpevole di danneggiamento;

fatti

avvenuti il 23 luglio 2004 a __________;

reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;

e meglio come al decreto d’accusa n. DA 4207/2004 di data 13 dicembre 2004 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista l'opposizione interposta in data 11 gennaio 2005 dall'accusato e la parallela domanda di revisione fondata sull’art. 299 lett. c CPP;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 13 dicembre 2004;

che da una verifica postale tale decisione è stata recapitata al destinatario il 14 dicembre 2004;

che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 15 dicembre 2004 ed è scaduto il 29 dicembre 2004;

che l'opposizione interposta da ACCU 1, datata 11 gennaio 2005, risulta dunque tardiva;

che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

che ACCU 1 formula parimenti istanza di revisione, sostenendo che il Procuratore pubblico avrebbe giudicato senza tenere conto delle sue dichiarazioni rese alla Polizia cantonale zurighese presso il posto di Wädenswil, poiché “verosimilmente” non agli atti;

che siffatta affermazione non è corretta, perché il verbale di interrogatorio in parola, con tanto di traduzione in italiano, è parte integrante del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria agli atti;

che l’istanza di revisione deve di conseguenza essere respinta;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. L’istanza di revisione è respinta.

3. Non si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente.

4. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 144 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 208, Art. 210 e Art. 299 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.