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lesioni semplici, derubricate in vie di fatto; quesito preliminare su restituzione in intero del termine per presentare opposizione al DA

10.2005.300 · Tribunale d’appello Ticino

Del 23 set 2005

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Consultato il 10 set 2026

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10.2005.300

lesioni semplici, derubricate in vie di fatto; quesito preliminare su restituzione in intero del termine per presentare opposizione al DA

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.300

Data decisione, Autorità: 23.09.2005, PRPEN

Titolo:

lesioni semplici, derubricate in vie di fatto; quesito preliminare su restituzione in intero del termine per presentare opposizione al DA

LESIONE SEMPLICE RESTITUZIONE DEI TERMINI VIE DI FATTO

art. 21 CPP-TI

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2005.300/AMM

Bellinzona settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difesa dall’avv. DI 1)

accusata di lesioni semplici

per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola con un pugno al volto e con uno spintone, facendola così sbattere contro uno spigolo, procurandole in tal modo le lesioni descritte nei certificati medici: 2 novembre 2002 dell'Ospedale regionale di Bellinzona; 4 novembre 2002 del dott. med. __________ di __________ e 11 dicembre 2002 del dott. med. __________ di __________;

reato previsto dall'art. 123 n. 1 CP;

fatti avvenuti a __________ il 29 ottobre 2002;

perseguita con decreto d’accusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:

1. alla multa di fr. 500.–,

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,

3. rinvia la parte civile al competente foro civile per il giudizio sulle sue pretese di risarcimento;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 22 febbraio 2005 dall’imputata;

indetto il dibattimento 23 settembre 2005, cui sono comparsi l’accusata e la parte civile con il rispettivo patrocinatore;

proceduto all'interrogatorio dell'accusata e sentita la parte civile;

data la parola – al legale di parte civile, il quale – in estrema sintesi – rileva come l’istruttoria abbia permesso di accertare i fatti descritti nel decreto d’accusa, del quale postula quindi la conferma, oltre alla rifusione delle spese legali;

– al difensore, il quale – in estrema sintesi – sottolinea come l’istruttoria abbia permesso di appurare un solo schiaffo dato dall’imputata alla parte civile davanti all’appartamento della prima, non suscettibile di recare le lesioni descritte nei certificati medici, i quali si limitano per altro a riportare le sintomatologie lamentate dalla parte civile; conclude per la derubricazione del reato in vie di fatto limitate all’evocato schiaffo e per una conseguente riduzione della multa, considerate tutte le circostanze del caso specifico, a fr. 50.–;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

rispondendo ai seguenti quesiti:

1. se l'imputata è autrice colpevole di lesioni semplici e/o vie di fatto;

2. se sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputata;

3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;

visti gli art. 123 n. 1 e 126 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU autrice colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere – a __________ il 29 ottobre 2002 – intenzionalmente colpito CIVI 1 con uno schiaffo al volto;

proscioglie ACCU dall’imputazione di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004;

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 200.–,

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;

dà atto alla parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile;

assegna alla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico della condannata:

fr. 200.– multa

fr. 100.– tassa di giustizia

fr. 100.– spese giudiziarie

fr. 400.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

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  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 273 e Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.