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vendita di 24 bolas di cocaina a persone diverse

10.2005.304 · Tribunale d’appello Ticino

Del 7 set 2005

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.304

vendita di 24 bolas di cocaina a persone diverse

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.304

Data decisione, Autorità: 07.09.2005, PRPEN

Titolo:

vendita di 24 bolas di cocaina a persone diverse

OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI

art. 19 cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2005.304

DA

Bellinzona settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

detenuto dal 28 aprile 2005 al 19 maggio 2005

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo da gennaio all’aprile 2005, venduto a __________ e __________ 5 palline di cocaina, a __________ 2 palline di cocaina, a __________, 2 palline di cocaina, a __________, 4 palline di cocaina, a __________ 10 palline di cocaina e a __________ 1 pallina di cocaina;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup (recte: 19 cifra 1 LStup);

perseguito con decreto d’accusa n. DA 1949/2005 di data 19 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre (tre) anni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr, 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

ed inoltre - Ordina il dissequestro e la restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento dell’arresto, dedotto l’importo per il presente decreto;

- Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico degli acquirenti menzionati;

- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 giugno 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 7 settembre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 20 luglio 2005, non è comparso, mentre hanno presenziato il Procuratore pubblico ed il difensore;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il Procuratore pubblico, il quale sottolinea la credibilità e l’attendibilità delle 6 persone che hanno riconosciuto l’imputato. In conclusione postula la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale evidenzia alcune lacune procedurali. Ritenendo che non vi siano elementi di prova concludenti a carico del proprio cliente, egli chiede la piena assoluzione;

sentito in replica il Procuratore pubblico, il quale precisando e difendendo le modalità di svolgimento dell’inchiesta, ribadisce la propria richiesta di pena;

sentito in duplica il difensore, il quale riconferma le proprie allegazioni e domande;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1949/2005 del 19 maggio 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Deve essere comminata la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali condizioni?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 55 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo ai quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

per i fatti compiuti a Lugano nel periodo da gennaio ad aprile 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1949/2005 del 19 maggio 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

conferma il dissequestro e la restituzione all’interessato di tutto quanto sequestrato al momento dell’arresto, dedotto l’importo per il decreto d’accusa;

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando della polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Ufficio federale dei rifugiati, Berna.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. - 100.00 dedotto importo già incassato

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19a — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.