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furto, lesioni semplici, violazione di domicilio, danneggiamento

10.2005.438 · Tribunale d’appello Ticino

Del 1 feb 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/10-2005-438/it/furto-lesioni-semplici-violazione-di-domicilio-danneggiamento

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.438

furto, lesioni semplici, violazione di domicilio, danneggiamento

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 01.02.2006, PRPEN

Titolo:

furto, lesioni semplici, violazione di domicilio, danneggiamento

DANNEGGIAMENTO FURTO LESIONE SEMPLICE VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 123 cf. 1 CPS art. 139 cf. 1 CPS art. 144 cpv. 1 CPS art. 186 CPS

1. CIVI 1

2. CIVI 2

3. LESA 1

4. CIVI 3

5. CIVI 4

6. CIVI 5

7. CIVI 6

8. CIVI 7

9. CIVI 8

8, 9 patr.ti da: PR 1

Incarto n.

10.2005.438

DA

Bellinzona febbraio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,

per avere, a __________ in data 03 maggio 2005, colpito intenzionalmente alla nuca CIVI 8, dopo che quest’ultimo lo aveva sorpreso mentre era intenzionato a commettere un furto, cagionandogli le lesioni attestate dal certificato medico 15.06.2005 del Dr. __________, Capo servizio Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ agli atti;

2. ripetuto furto, consumato e tentato,

per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene:

2.1. a __________, in data 05./06.09.2004, previa rottura dei vetri della porta di entrata e della porta dell’ufficio, sottratto a danno della ditta CIVI 1 SA, una cassetta di sicurezza in metallo blu contenente contanti per complessivi Fr. 50.- e 30 buoni per la __________ del valore di Fr. 720.-;

2.2. a __________, in data 09/10.09.2004, previo scasso di una inferriata, la rottura dei vetri della finestra e della porta d’entrata principale nonché il danneggiamento della cassaforte, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno della ditta CIVI 7 SA, senza riuscire nell’intento;

2.3. a __________, in data 05/06.01.2005, previo scasso di una serranda, di una porta e la rottura di un vetro di una finestra, sottratto a danno del CIVI 2 contanti per complessivi Fr. 200.-,

2.4. a __________, in data 06/07.02.2005, previa rottura di un vetro della porta d’entrata, sottratto a danno della ditta CIVI 1 SA un natel Nokia 3410 del valore di Fr. 200.- con tessera prepagata da Fr. 50.- nonché contanti per complessivi Fr. 50.- (refurtiva contestata dall’accusato);

2.5. a __________, in data 04/07.02.2005, previo scasso dell’apparecchio distributore del caffè, sottratto a danno della ditta LESA 1 SA contanti per complessivi Fr. 100.-;

2.6. a __________, in data 05/07.02.2005, previo scasso della porta d’entrata e rottura di un vetro, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno della ditta CIVI 3 SA, senza riuscire nell’intento;

2.7. a __________, in data 04/07.02.2005, previo scasso di una baracca, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno della ditta CIVI 4 SA, senza riuscire nell’intento;

2.8. a __________, in data 07.02.2005, previa rottura di un vetro di una finestra e di due lucernari, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno della ditta CIVI 5 SA, senza riuscire nell’intento;

2.9. a __________, in data 22/23.02.2005, previo scasso della porta d’entrata e rottura di un vetro, sottratto a danno della ditta CIVI 6 SA denaro contante per complessivi Fr. 900.- (refurtiva contestata dall’accusato);

2.10. a __________, in data 03.05.2005, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno della ditta CIVI 7 SA senza riuscire nell’intento perché sorpreso dalla vittima;

3. ripetuto danneggiamento,

per avere, al fine di commettere parte dei reati descritti al punto 1., intenzionalmente deteriorato e reso inservibili:

3.1. a __________, in data 05/06.09.2004, a danno della ditta CIVI 1 SA, il vetro della porta d’entrata e il vetro della porta dell’ufficio (danni non quantificati dalla parte civile);

3.2. a __________, in data 09/10.09.2004, a danno della ditta CIVI 7 SA, un’inferriata, i vetri di una finestra e della porta d’entrata nonché una cassaforte (danni non quantificati dalla parte civile);

3.3. a __________, in data 05/06.01.2005, a danno del CIVI 2, una serranda, il vetro di una finestra e la porta dell’ufficio (danni non quantificati dalla parte civile);

3.4. a __________, in data 06/07.02.2005, a danno della ditta CIVI 1 SA, il vetro della porta d’entrata (danno non quantificato dalla parte civile);

3.5. a __________, in data 04/07.02.2005, a danno della ditta LESA 1 SA, un apparecchio distributore caffè (danno non quantificato dalla parte lesa);

3.6. a __________, in data 05/07.02.2005, a danno della ditta CIVI 3 SA, la porta d’entrata in legno e relativo vetro (danni non quantificati dalla parte civile);

3.7. a __________, in data 04/07.02.2005, a danno della ditta CIVI 4 SA, il vetro della porta d’accesso di una baracca magazzino nonché la sua struttura demolendone una parete (danni non quantificati dalla parte civile);

3.8. a __________, in data 07.02.2005, a danno della ditta CIVI 5 SA, il vetro di una finestra e due lucernari (danno non quantificato dalla parte civile);

4. furto di poca entità,

per avere, a __________ in data 22/23.02.2005, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno della ditta CIVI 7 SA un martello da carpentiere e una chiave inglese per un valore complessivo imprecisato;

5. ripetuta violazione di domicilio,

per essere entrato indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto:

5.1. a __________, in data 05/07.02.2005, nei locali della ditta CIVI 3 SA;

5.2. a __________, in data 04/07.02.2005, nei locali della ditta CIVI 4 SA;

5.3. a __________, in data 03.05.2005, nei locali della ditta CIVI 7 SA;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti agli art. 123 cifra 1, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 139 richiamato l'art. 172ter, 186 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 24 agosto 2005 n. 3014/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione.

2. Per ogni pretesa le parti civili CIVI 1 SA, __________, CIVI 7 SA, __________, CIVI 2, __________, CIVI 3 SA, __________, CIVI 4 SA, __________, CIVI 5 SA, __________, CIVI 6 SA, __________, CIVI 8, __________ sono rinviate al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2005, limitatamente a parte dei fatti descritti al punto 2.1. del decreto di accusa (contesta di aver sottratto a danno della ditta CIVI 1 SA 30 buoni per la discarica __________ per un valore di fr. 720.-);

indetto il dibattimento 1 febbraio 2006, al quale è presente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di furto per avere sottratto a __________ in data 05/06.09.2004 a danno della ditta CIVI 1 SA 30 buoni per la discarica __________ per un valore di fr. 720.-.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63, 68, CP; 123 cifra 1, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 139 richiamato l'art. 172ter, 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di furto per la sottrazione a __________ in data 05/06.09.2004 a danno della ditta CIVI 1 SA 30 buoni per la discarica __________ per un valore di fr. 720.-.

dà atto che per tutte le altre imputazioni elencate nel decreto di accusa n. 3014/2005 del 24 agosto 2005, compreso il furto a __________ il 05/06.09.2004 a danno della ditta CIVI 1 SA di una cassetta in metallo blu contenente contanti per complessivi fr. 50.-, non è stata fatta opposizione; per questi fatti ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici, ripetuto furto (consumato e tentato), ripetuto danneggiamento, furto di poca entità e ripetuta violazione di domicilio.

condanna ACCU 1

1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione.

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

dà atto che nel decreto di accusa le parti civili CIVI 1 SA, __________, CIVI 7 SA, __________, CIVI 2, __________, CIVI 3 SA, __________, CIVI 4 SA, __________, CIVI 5 SA, __________, CIVI 6 SA, __________ e CIVI 8, __________, sono state rinviate al competente foro civile per eventuali loro pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 41, Art. 63, Art. 68, Art. 172ter e Art. 186 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.