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Sottrarre da un ristorante generi alimentari, alcolici e prodotti per la pulizia al fine di appropriarsene; minacciare i gerente del ristorante.

10.2005.445 · Tribunale d’appello Ticino

Del 5 apr 2007

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.445

Sottrarre da un ristorante generi alimentari, alcolici e prodotti per la pulizia al fine di appropriarsene; minacciare i gerente del ristorante.

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.445

Data decisione, Autorità: 05.04.2007, PRPEN

Titolo:

Sottrarre da un ristorante generi alimentari, alcolici e prodotti per la pulizia al fine di appropriarsene; minacciare i gerente del ristorante.

FURTO MINACCIA

art. 139 cf. 1 CPS art. 180 cpv. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.445

DA

Bellinzona aprile 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. furto,

per avere, a __________ nel periodo agosto 2004 / ottobre 2004, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, in correità con __________, sottratto, in varie circostanze, a danno del Ristorante-Bar __________, gestito da CIVI 1, generi alimentari, alcolici e prodotti di pulizia per un valore complessivo di almeno Fr. 3850.-;

2. minaccia,

per avere, a __________ in data 19 novembre 2004, incusso spavento e timore a CIVI 1, minacciandola con le parole: “che avrebbe pagato una persona per farmi distruggere il ristorante e di stare attenti io e mio marito che qualcuno avrebbe potuto farci del male fisicamente”,

reati previsti dall’art. 139 cifra 1, 180 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 12 settembre 2005 n. 3349/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, gerente del Ristorante Bar __________, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 settembre 2005;

indetto il dibattimento 5 aprile 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 13/14 febbraio 2007 , non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 139 cifra 1, 180 , 41 cifra 1 CP; 273 e segg. CPP,

rispondendo ai quesiti:

1. È ACCU 1 autrice colpevole dei reati di:

1.1 furto;

1.2 minaccia;

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

4. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenirne la cancellazione?

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di furto, art. 139 cifra 1 CP, minaccia, art. 180 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3349/2005 del 12 settembre 2005;

condanna ACCU 1

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.1. l’accusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, gerente del Ristorante Bar __________, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (fr. 400.-- in caso di motivazione scritta).

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte la condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Il giudice: La segretaria

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 36, Art. 180 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.