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coltivazione di 3 piante di canapa, assenza prova dell'uso quale stupefacente

10.2005.519 · Tribunale d’appello Ticino

Del 7 mar 2006

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Consultato il 10 set 2026

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10.2005.519

coltivazione di 3 piante di canapa, assenza prova dell'uso quale stupefacente

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.519

Data decisione, Autorità: 07.03.2006, PRPEN

Titolo:

coltivazione di 3 piante di canapa, assenza prova dell'uso quale stupefacente

COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA

art. 19a cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2005.519

DA

Bellinzona marzo 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, coltivato a __________, per il proprio consumo, 3 piante di canapa d’alto fusto che, se non distrutte dalla Polizia dopo l’intervento del 16 agosto 2005, avrebbero prodotto da kg 0.3 a kg 1.2 di fiori di canapa;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 17 ottobre 2005 n. DA 3888/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 7 marzo 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da l'accusato, il quale chiede il proscioglimento in quanto egli non ha mai avuto intenzione di sfruttare le piante come stupefacente. Esse avevano solo una funzione ornamentale e le avrebbe estirpate prima della fioritura;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, rinviando ai contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che l’accusa non ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dall’imputato;

proscioglie ACCU 1

d

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19a — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.