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Opposizione irricevibile

10.2005.538 · Tribunale d’appello Ticino

Del 9 gen 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/10-2005-538/it/opposizione-irricevibile

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.538

Opposizione irricevibile

Rubrum

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 09.01.2006, PRPEN

Titolo:

Opposizione irricevibile

FURTO

art. 139 cf. 1 CPS

1. CIVI 1

2. CIVI 2

3. CIVI 3

4. CIVI 4

Incarto n.

10.2005.538

DA

Bellinzona

9 gennaio

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Paola Belloli per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuta colpevole di furto;

fatti

avvenuti il __________ a __________;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;

e meglio come al decreto d’accusa n. DA 2682/2005 di data 18 luglio 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione da espiare.

2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il 16.01.2004.

3. Il rinvio delle parti civili al competente foro civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Amtsstatthalteramt Luzern il 12.11.2004, ma l'ammonisce formalmente;

vista l'opposizione interposta in data 22 agosto 2005 dall'accusata;

considerato che per l’art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo domicilio il 18 luglio 2005;

che per stessa ammissione dell’accusata l’atto le è stato recapitato il 4 agosto 2005;

che l’istanza di restituzione del termine inoltrata il 22 agosto 2005 contestualmente all’opposizione è stata respinta con sentenza 21 novembre 2005, cresciuta in giudicato;

che l’opposizione interposta il 22 agosto 2005 (cfr. busta allegata all’opposizione) risulta dunque tardiva;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. Non si prelevano né tasse né spese.

4. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 208 e Art. 210 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.