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Condurre un motoveicolo in stato di ubriachezza e opporsi alla prova del sangue

10.2005.542 · Tribunale d’appello Ticino

Del 15 mar 2007

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Consultato il 10 set 2026

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  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.542

Condurre un motoveicolo in stato di ubriachezza e opporsi alla prova del sangue

Rubrum

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 15.03.2007, PRPEN

Titolo:

Condurre un motoveicolo in stato di ubriachezza e opporsi alla prova del sangue

ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 let. a LCSTR

Incarto n.

10.2005.542

DA

Bellinzona marzo 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di

1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS,

per aver condotto il motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille), malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min. 2.13 – max 2.47 gr. per mille);

fatti avvenuti ad Ascona il 30.09.2005;

2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

per essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a Locarno il 30.09.2005;

perseguita con decreto d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4124/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 15 marzo 2007, al quale parteciparono l’accusata e il suo patrocinatore;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale illustra preliminarmente le ragioni dell’opposizione della prevenuta: l’entità della pena proposta, che egli giudica troppo severa, e le circostanze particolari da considerare per l’esame dell’aspetto soggettivo delle infrazioni imputatele. Riguardo a quest’ultimo aspetto, il patrocinatore rievoca un episodio del 2002 in cui l’imputata veniva travolta da un automobilista e, trasportata a un vicino ospedale, veniva sottoposta, senza il suo consenso, a un esame del sangue (positivo e in forza del quale l’autorità amministrativa le revocava la patente di guida visto anche un precedente di circolazione in stato di ebrietà del 1998). Memore di quella brutta avventura, l’imputata si è quindi rifiutata di dar seguito all’ordine dell’agente di sottoporsi ad un esame del sangue. Alla luce di queste particolari evenienze, il difensore chiede che la sua assistita venga condannata ad una pena pecuniaria sospesa o a un lavoro di pubblica utilità, sempre da sospendere condizionalmente;

sentito per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale condivide pienamente quanto asserito dal suo patrocinatore, dichiarando di essere disposta a svolgere dei lavori di pubblica utilità durante i weekend;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1, __________, autrice colpevole di:

1.1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per aver condotto,

ad Ascona il 30.09.2005,

il motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille), malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min.

2.13 – max 2.47 gr. per mille)?

1.2. Elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

per essersi intenzionalmente opposta,

a Locarno il 30.09.2005,

alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?

2. In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena le deve essere comminata?

3. In caso di pena privativa della libertà, di pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

5. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCS; 12, 34 ss., 42 ss.,47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU autrice colpevole di:

1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per aver condotto,

ad Ascona il 30.09.2005,

il motoveicolo Piaggio targato __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 1.80 gr. per mille, quarta prova 1.73 gr. per mille), malgrado fosse già stata condannata nel 1998 per analogo reato (alcolemia: min.

2.13 – max 2.47 gr. per mille);

2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS,

per essersi intenzionalmente opposta,

a Locarno il 30.09.2005,

alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

e condanna ACCU 1

1. a un lavoro di pubblica utilità di 300 (trecento) ore;

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 800.00 (ottocento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.00 (ottocento).

Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 350.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 1500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 252 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.