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offendere l'onore con epiteti quali "cretina e troia"

10.2005.543 · Tribunale d’appello Ticino

Del 9 mag 2006

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.543

offendere l'onore con epiteti quali "cretina e troia"

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.543

Data decisione, Autorità: 09.05.2006, PRPEN

Titolo:

offendere l'onore con epiteti quali "cretina e troia"

INGIURIA

art. 177 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.543

DA

Bellinzona maggio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di ingiuria,

per avere, il __________ a __________, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “cretina” e troia” nonché per avere sputato verso la sua persona;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 177 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. DA 4255/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, , è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 novembre 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 9 maggio 2006, al quale né l'accusata né il suo difensore, regolarmente citati a mezzo raccomandata del 23 marzo 2006, non sono comparsi, mentre la parte civile ha presenziato ed il Sostituto Procuratore pubblico ha invece rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa e postula la condanna dell’imputata al pagamento delle spese avute a seguito dei suoi atti per un importo complessivo di fr. 3'000.--;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Possono essere riconosciute, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento ribadite in data odierna?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4255/2005 del 14 novembre 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 150.00 spese di inchiesta

fr. 50.00 indennità testi

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.