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per avere circolato in stato di ubriachezza, aver per perso la padronanza di guida sbandando sulla sua sinistra cozzando contro una vettura e abbandonale il luogo dell'incidente

10.2005.60 · Tribunale d’appello Ticino

Del 28 mag 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/10-2005-60/it/per-avere-circolato-in-stato-di-ubriachezza-aver-per-perso-la-padronanza-di-guida-sbandando-sulla-sua-sinistra-cozzando-contro-una-vettura-e-abbandonale-il-luogo-dell-incidente

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.60

per avere circolato in stato di ubriachezza, aver per perso la padronanza di guida sbandando sulla sua sinistra cozzando contro una vettura e abbandonale il luogo dell'incidente

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 28.05.2005, PRPEN

Titolo:

per avere circolato in stato di ubriachezza, aver per perso la padronanza di guida sbandando sulla sua sinistra cozzando contro una vettura e abbandonale il luogo dell'incidente

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 92 cpv. 1 LCSTR

1. LESA 1

2. LESA 2

Incarto n.

10.2005.60/bep

DA

Bellinzona maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1, Muralto)

prevenuta colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.37 - max. 1.84 grammi per mille);

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 vLCStr;

fatti avvenuti a Locarno il 7.11.2004;

2. infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la vettura Fiat targata __________ della __________ Sagl, ivi regolarmente posteggiata;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

fatti avvenuti a Locarno il 7.11.2004;

3. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

fatti

avvenuti a Locarno il 7.11.2004;

perseguita con decreto d’accusa n. DA 322/2005 di data 31 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2005 dall'accusata;

rilevato che con lettera 21 aprile 2005 il difensore ha parzialmente ritirato l’opposizione, limitandola ai dispositivi n. 2 e 3, e ha comunicato di non partecipare al dibattimento per una questione di opportunità;

indetto il dibattimento 28 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusata e la parte lesa, mentre il Procuratore pubblico con scritto 21 aprile 2005 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se e per quale importo deve essere inflitta a ACCU 1 una multa oltre alla pena di 15 giorni di detenzione come pena per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 322/2005 del 31 gennaio 2005.

2. Sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 vLCStr, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC, 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;;

rispondendo ai quesiti posti;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 400.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

osserva che il dispositivo per il quale è stata ritirata l’opposizione, ossia la condanna di ACCU 1:

“1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.”

è esecutivo e il tempo di prova decorre dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 31 gennaio 2005.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (6205),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 27, Art. 31, Art. 34, Art. 51, Art. 91 e Art. 92 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 2, Art. 3 e Art. 7 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.