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persona ubriaca si presenta in polizia per denunciare di aver subtio un incidente della circolazione e viene accusato di circolazione in stato di ebrietà; in dubio pro reo

10.2005.74 · Tribunale d’appello Ticino

Del 7 giu 2005

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Consultato il 10 set 2026

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  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.74

persona ubriaca si presenta in polizia per denunciare di aver subtio un incidente della circolazione e viene accusato di circolazione in stato di ebrietà; in dubio pro reo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.74

Data decisione, Autorità: 07.06.2005, PRPEN

Titolo:

persona ubriaca si presenta in polizia per denunciare di aver subtio un incidente della circolazione e viene accusato di circolazione in stato di ebrietà; in dubio pro reo

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2005.74

DA

Bellinzona giugno 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l’autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max 1.65 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.55 grammi per mille);

fatti avvenuti a Chiasso il 6 dicembre 2004;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 vLCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 406/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 4 novembre 2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 7 giugno 2005, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito in virtù del principio in dubio pro reo, ossia poiché non c’è alcuna prova che abbia guidato sotto l’influsso dell’alcool. Nessuno degli agenti di polizia lo ha infatti visto al volante del proprio veicolo. Inoltre le dichiarazioni del teste della difesa sono inequivocabili. In via subordinata, egli chiede di non revocare la sospensione della precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 406/2005 del 7 febbraio 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e, se sì a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 4 novembre 2002 e, se sì, a quali condizioni?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 CPS; 91 cpv. 1 vLCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in virtù del principio in dubio pro reo;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 406/2005 del 7 febbraio 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 testi

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

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  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.