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amministratrice di fatto e azionista unica omette di riversare all'Ufficio imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati

10.2005.80 · Tribunale d’appello Ticino

Del 18 mag 2005

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2005.80

amministratrice di fatto e azionista unica omette di riversare all'Ufficio imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.80

Data decisione, Autorità: 18.05.2005, PRPEN

Titolo:

amministratrice di fatto e azionista unica omette di riversare all'Ufficio imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI IMPOSTE ALLA FONTE

art. 270 LT

Incarto n.

10.2005.80

DA

Bellinzona maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte,

per avere, a Bellinzona, durante gli anni 1999 e 2000, in qualità di datrice di lavoro e meglio quale amministratrice di fatto nonché azionista unica della società __________, omesso di riversare all’Ufficio delle imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati, destinandoli ad altri scopi, per un totale di fr. 3’086.20;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 270 Legge tributaria;

perseguita con decreto d’accusa n. DA 453/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell'importo di fr. 3'086.20, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2005 dall'allora difensore dell’accusata;

indetto il dibattimento 18 maggio 2005, al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita l'accusata, la quale ribadisce di non avere avuto alcun ruolo attivo nell’amministrazione della ditta __________. Essa non si ritiene pertanto responsabile dei fatti imputatile e chiede il proscioglimento. Sottolinea infine la sua difficile situazione finanziaria, che la costringe a far capo alle prestazione complementari all’AVS;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT,

per i fatti compiuti a Bellinzona durante gli anni 1999 e 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2. al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell’importo di fr. 3'086.20, a titolo di risarcimento;

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 208 e Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 270 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.