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istigare terze persone a commettere il furto di 3 telefonini

10.2006.130 · Tribunale d’appello Ticino

Del 21 nov 2006

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Consultato il 10 set 2026

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  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2006.130

istigare terze persone a commettere il furto di 3 telefonini

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 21.11.2006, PRPEN

Titolo:

istigare terze persone a commettere il furto di 3 telefonini

FURTO

art. 13924 e 25 cf. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.130/CEG

DA

Bellinzona novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il Segretario assessore Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di istigazione e complicità in furto,

per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, il __________, in danno del negozio CIVI 1, accompagnandoli con il proprio veicolo ed attendendoli all’ingresso del negozio dopo averli istigati a sottrarre alcuni telefonini che gli sono poi stati consegnati immediatamente dopo aver eluso il pagamento all’uscita, intenzionalmente istigato e aiutato __________ e __________ a commettere il furto di tre telefonini per un valore complessivo di fr. 747.-- al fine di appropriarsene;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP, richiamati gli art. 24 e 25 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo 2006 n. DA 1050/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 marzo 2006;

indetto il dibattimento 21 novembre 2006, al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal proprio difensore DI 1, __________, mentre il AINQ 1 con lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'imputat, data lettura del decreto d'accusa,

ammessa l’eccezione della difesa in merito alla rappresentanza processuale e alla costituzione di parte civile del Signor __________ per la CIVI 1;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti la teste __________, __________, attinente di __________, domiciliata a __________, nubile, disoccupata, non parente, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, ha promesso;

il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento e la rifusione delle spese legali per cinque ore di impegno di preparazione e un’ora e mezza di dibatti-mento a fr. 250.--/h, pari a complessivi fr. 1'625.--;

per ultimo l'accusat;

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di istigazione e complicità in furto,

per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, il __________, in danno del negozio CIVI 1, accompagnandoli con il proprio veicolo ed attendendoli all’ingresso del negozio dopo averli istigati a sottrarre alcuni telefonini che gli sono poi stati consegnati immediatamente dopo aver eluso il pagamento all’uscita, intenzionalmente istigato e aiutato __________ e __________ a commettere il furto di tre telefonini per un valore complessivo di fr. 747.-- al fine di appropriarsene?

1.1. E’ ACCU 1 autore colpevole di complicità in furto, per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, il __________, in danno del negozio CIVI 1, accompagnandoli con il proprio veicolo ed attendendoli all’ingresso del negozio dopo averli istigati a sottrarre alcuni telefonini che gli sono poi stati consegnati immediatamente dopo aver eluso il pagamento all’uscita, intenzionalmente aiutato ____________________ e __________ a commettere il furto di due telefonini al fine di appropriarsene?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Devono essere riconosciute le pretese di rifusione di spese legali e se sì in quale misura?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Visti gli art. 24, 25, 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1., 2., 3. e 4., negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 5.,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di istigazione e complicità in furto (art. 24 e 25 in relazione con l’art. 139 cifra 1 CP) per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, il __________, in danno del negozio CIVI 1, accompagnandoli con il proprio veicolo ed attendendoli all’ingresso del negozio dopo averli istigati a sottrarre alcuni telefonini che gli sono poi stati consegnati immediatamente dopo aver eluso il pagamento all’uscita, intenzionalmente istigato e aiutato __________ e __________ a commettere il furto di tre telefonini al fine di appropriarsene;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 172.20 spese giudiziarie

fr. 27.80 testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 24, Art. 25 e Art. 307 — letto nella versione del 1 luglio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 124, Art. 125, Art. 126 e Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.