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Circolare con senza assicurazione RC e con targhe provvisorie scadute.

10.2006.192 · Tribunale d’appello Ticino

Del 28 set 2007

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Consultato il 10 set 2026

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  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2006.192

Circolare con senza assicurazione RC e con targhe provvisorie scadute.

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.192

Data decisione, Autorità: 28.09.2007, PRPEN

Titolo:

Circolare con senza assicurazione RC e con targhe provvisorie scadute.

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE TARGA DI CONTROLLO

art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTR art. 96 cpv. 1 cf. 2 LCSTR art. 97 cpv. 2 cf. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2006.192

DA

Bellinzona settembre 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di

1. circolazione senza assicurazione RC,

per aver condotto l'autovettura BMW senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti a Cadenazzo il 2.02.2006;

reato previsto dall’art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr;

2. abuso delle targhe,

per aver condotto la vettura BMW suddetta con applicate le targhe provvisorie FL __________, malgrado fossero scadute dal 31.12.2005;

fatti avvenuti a Cadenazzo il 2.02.2006;

reato previsto dall´art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 27 marzo 2006 n. 1279/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 aprile 2006;

indetto il dibattimento 28 settembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato e il suo patrocinatore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale si sofferma sulla circostanza che, secondo l’esperienza decennale dell’imputato, nel Principato la copertura assicurativa e la validità delle targhe era reputata ammessa anche se il pagamento delle relative fatture avveniva nel primo o nel secondo mese dell’anno di riferimento. E ciò non avrebbe comportato alcuna sanzione. Altrimenti sottolinea che l’auto in questione non è mai stata usata nel 2006 (fatto salvo il giorno del controllo), che la stessa era perfettamente funzionante, che l’imputato non ha causato incidenti e che egli non ha ferito o coinvolto alcun terzo durante il tratto di strada da lui percorso. Il difensore conclude affermando che tutte queste ragioni porterebbero ad un’applicazione dell’art. 100 cpv. 1 seconda frase LCS e dunque ad esentare il prevenuto da ogni pena;

sentito per ultimo l'accusato per la dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale spiega che la distanza __________ – Vaduz non gli permetteva di agire nello spazio di breve tempo, e che in quel momento non poteva andare a Vaduz a risolvere il problema. Altrimenti evidenzia di non aver mai fatto incidenti in auto e di essere un conducente attento da quando è in possesso della licenza di guida;

posti a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti

1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di:

1.1. circolazione senza assicurazione RC, art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr,

per aver condotto,

a Cadenazzo il 2.02.2006,

l'autovettura BMW senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile?

1.2. Abuso delle targhe, art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr,

per aver condotto,

a Cadenazzo il 2.02.2006,

la vettura BMW suddetta con applicate le targhe provvisorie FL __________, malgrado fossero scadute dal 31.12.2005?

2. Trattasi di casi di lieve entità ai sensi dell’art. 100 cifra 1 seconda frase LCS?

3. In caso di risposta affermativa ai o a uno dei quesiti precedenti, quale pena gli deve essere inflitta?

4. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

5. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 ss., 34 ss., 106 CP; 96 e 97 cifra 1 cpv. 2 e 100 vLCStr, 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di circolazione senza assicurazione RC, art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCS,

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di abuso delle targhe, art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr,

per aver condotto,

a Cadenazzo il 2.02.2006,

la vettura BMW suddetta con applicate le targhe provvisorie FL __________, malgrado fossero scadute dal 31.12.2005;

condanna ACCU 1,

1. alla multa di fr. 300.00 (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 in misura di fr. 175.00 (fr. 575.00 in caso di richiesta di motivazione scritta), ritenuto che allo Stato vengono caricate oneri processuali in misura di fr. 175.00.

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 75.00 spese giudiziarie

fr. 475.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 75.00 spese giudiziarie

fr. 175.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 252 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.