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aiutare ripetutamente dei cittadini stranieri a soggiornare illegalmente in Svizzera e a svolgervi attività lucrativa abusiva

10.2006.211 · Tribunale d’appello Ticino

Del 6 dic 2006

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Consultato il 11 set 2026

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10.2006.211

aiutare ripetutamente dei cittadini stranieri a soggiornare illegalmente in Svizzera e a svolgervi attività lucrativa abusiva

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.211

Data decisione, Autorità: 06.12.2006, PRPEN

Titolo:

aiutare ripetutamente dei cittadini stranieri a soggiornare illegalmente in Svizzera e a svolgervi attività lucrativa abusiva

AIUTO O PREPARAZIONE ALL'ENTRATA O SOGGIORNO ILLEGALI ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE

art. 199 CPS art. 23 cpv. 1 LDDS

Incarto n.

10.2006.211

DA

Bellinzona dicembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, in due circostanze, ripetutamente aiutato cittadini stranieri a soggiornare illegalmente in Svizzera e a svolgervi attività lucrativa abusiva non autorizzata nelle indicate circostanze:

a) a __________ dal 16 al 19 gennaio 2006, dandogli a pigione un appartamento affinché potesse prostituirsi, aiutato __________, detto “__________” a soggiornare illegalmente in Svizzera siccome sprovvisto di visto d’ingresso nonché colpito da espulsione;

b) a __________, dal 22 al 25 e poi dal 26 al 28 febbraio 2006, dandogli a pigione un appartamento e anticipandogli pure il denaro occorrente per iniziare l’attività, aiutato __________, detto “__________” a soggiornare illegalmente in Svizzera siccome sprovvisto di visto d’ingresso;

2. correità in esercizio illecito della prostituzione,

per avere, nelle circostanze di cui sub 1 b), senza richiedere l’autorizzazione alla competente Autorità, anticipandogli il denaro per il pagamento delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa e su un sito internet, dandogli pure una tessera SIM per attivare il collegamento cellulare al fine di poter essere contattato dai clienti, acquistandogli una confezione di 140 preservativi da usare durante la propria attività, infranto le prescrizioni cantonali obbligatorie per l’esercizio della prostituzione esercitata dal transessuale __________, in arte “__________”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS e 199 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 10 aprile 2006 n. DA 1434/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 aprile 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 6 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, prospettata la derubricazione del secondo capo d’accusa in complicità in esercizio illecito della prostituzione, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione del proprio assistito ed in via subordinata la derubricazione del secondo reato in complicità in esercizio illecito della prostituzione. Egli evidenzia come il suo assistito non avesse la “Tatherrschaft” e quindi non fosse il padrone della situazione. I due transessuali si sarebbero prostituiti indipendentemente dal suo aiuto e non potevano essere considerati nella maniera più assoluta alle sue dipendenze. Di conseguenza cade anche l’accusa di infrazione dell’art. 23 cpv. 4 LDDS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’art. 23 LDDS;

1.2. Correità, sub. complicità, in esercizio illecito della prostituzione,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 25 CPS; 23 cpv. 1 e 4 LDDS; 199 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,

per i fatti compiuti a __________ dal 16 al 19 gennaio 2006 e a __________ dal 22 al 25 e dal 26 al 28 febbraio 2006, nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 1434/2006 del 10 aprile 2006;

2. complicità in esercizio illecito della prostituzione, art. 199 CPS,

per avere, a __________, dal 22 al 25 e poi dal 26 al 28 febbraio 2006, anticipandogli il denaro per il pagamento delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa e su un sito internet, dandogli pure una tessera SIM per attivare il collegamento cellulare al fine di poter essere contattato dai clienti, acquistandogli una confezione di 140 preservativi da usare durante la propria attività, aiutato il transessuale __________, in arte “__________”, ad esercitare illecitamente la prostituzione senza la necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della legge cantonale sull’esercizio della prostituzione;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.