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Non versare il contributo alimentare per la figlia per un tot. di fr. 32'500.--

10.2006.263 · Tribunale d’appello Ticino

Del 17 nov 2006

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Consultato il 10 set 2026

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10.2006.263

Non versare il contributo alimentare per la figlia per un tot. di fr. 32'500.--

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.263

Data decisione, Autorità: 17.11.2006, PRPEN

Titolo:

Non versare il contributo alimentare per la figlia per un tot. di fr. 32'500.--

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 271 cpv. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.263

DA

Bellinzona novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: Avv. DI 1, __________,

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per aver omesso, benchè ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla figlia __________ (__________), e per essa all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che li anticipa ai beneficiari, i contributi alimentari stabiliti con il decreto supercautelare 18.01.2001 dal Pretore del Distretto di __________, così da essere in arretrato per complessivi Frs. 32'500.-, per il periodo 01.01.2001-31.3.2005;

fatti avvenuti ad __________ e a __________, nel periodo 01.01.2001-31.3.2005;

reato previsto dall' art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 1901/2006 di data 23 maggio 2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, dell'importo di fr. 32'500.--, a titolo di risaricmento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 giugno 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la richiesta della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 32'500.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1901/2006 del 23 maggio 2006.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, Bellinzona,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 217 — letto nella versione del 1 luglio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.