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velocità eccessiva fuori abitato (112 km/h invece di 80 km/h)

10.2006.325 · Tribunale d’appello Ticino

Del 15 feb 2007

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Consultato il 10 set 2026

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10.2006.325

velocità eccessiva fuori abitato (112 km/h invece di 80 km/h)

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.325

Data decisione, Autorità: 15.02.2007, PRPEN

Titolo:

velocità eccessiva fuori abitato (112 km/h invece di 80 km/h)

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2006.325

DA

Bellinzona febbraio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Suzuki targato __________ alla velocità di 112 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar (recte: Multagraph T21-158), malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

fatti avvenuti a __________ il 28 maggio 2006;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa del 17 luglio 2006 n. 2462/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 luglio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 15 febbraio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale, dopo aver sottolineato le modalità provocatorie e sproporzionate con cui la Polizia ha rilevato l’infrazione, chiede, in via principale, il proscioglimento, in via subordinata, una riduzione della sanzione di almeno la metà, in considerazione delle attenuanti date dal comportamento tenuto dalla polizia e dall’accusato, e, in ogni caso, in virtù del principio della lex mitior, l’applicazione del vecchio diritto;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 vLCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del principio della lex mitior;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a __________ il 28 maggio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2462/2006 del 17 luglio 2006;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 e Art. 32 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 22 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.