Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Circolare senza assicurazione responsabilità civile e applicare abusivamente targhe di controllo rilasciate per un altro veicolo

10.2006.517 · Tribunale d’appello Ticino

Del 12 lug 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/10-2006-517/it/circolare-senza-assicurazione-responsabilita-civile-e-applicare-abusivamente-targhe-di-controllo-rilasciate-per-un-altro-veicolo

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2006.517

Circolare senza assicurazione responsabilità civile e applicare abusivamente targhe di controllo rilasciate per un altro veicolo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.517

Data decisione, Autorità: 12.07.2007, PRPEN

Titolo:

Circolare senza assicurazione responsabilità civile e applicare abusivamente targhe di controllo rilasciate per un altro veicolo

ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTR art. 96 cpv. 1 cf. 2 LCSTR art. 97 cpv. 1 cf. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2006.517

DA

Bellinzona luglio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Lara Bay per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. circolazione senza assicurazione RC,

per aver condotto l'autovettura senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr;

2. abuso delle targhe,

per aver condotto l'autoveicolo surriferito con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________ rilasciate ufficialmente per altro veicolo Nissan;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 97 cifra 1 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 9 ottobre 2006 n. 3728/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 400.00.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

4. Non prolunga il periodo di iscrizione della multa inflittagli il __________.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 31 ottobre 2006;

indetto il dibattimento in data 12 luglio 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 luglio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 96 cifra 1 LCStr, 97 cifra 1 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai questiti

1. È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. circolazione senza assicurazione RC;

1.2. abuso delle targhe;

per i fatti descritti nel DA a suo carico ?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena ?

3. L'eventuale condanna potrà beneficiare della sospensione condizionale e se sì a quali condizioni ?

4. Deve essere prolungato il periodo di iscrizione della multa inflitta il __________?

5. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario e se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione ?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese ?

Dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione senza assicurazione RC e abuso delle targhe, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3728/2006 del 9 ottobre 2006.

Condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 1'500.- (millecinquecento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.