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Velocità eccessiva (82 km/h sui 50 Km/h); esercizio abusivo della professione di fiduciario

10.2006.61 · Tribunale d’appello Ticino

Del 4 lug 2006

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Consultato il 11 set 2026

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10.2006.61

Velocità eccessiva (82 km/h sui 50 Km/h); esercizio abusivo della professione di fiduciario

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.61

Data decisione, Autorità: 04.07.2006, PRPEN

Titolo:

Velocità eccessiva (82 km/h sui 50 Km/h); esercizio abusivo della professione di fiduciario

FIDUCIARIA INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 2 LCSTR art. 19 LFID

Incarto n.

10.2006.61

DA

Bellinzona luglio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DIFE 1

prevenuto colpevole di 1. infrazione grave alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare,

per aver circolato con la vettura __________, targata __________, alla velocità di 32 km/h (recte: 82 Km/h) (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado vigesse il limite di 50 km/h;

fatti avvenuti a __________ il 14 giugno 2005;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

2. esercizio abusivo della professione di fiduciario,

per avere, senza la necessaria autorizzazione cantonale, esercitato le professioni sottoposte alla Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario, e segnatamente la professione di fiduciario commercialista e di fiduciario finanziario, in particolare,

per avere, senza autorizzazione, esercitato in prima persona, alla stregua di fiduciario de facto, tali professioni in seno a __________, con uffici a __________, società a lui economicamente facente capo;

fatti avvenuti a __________ nel periodo febbraio 2004 - settembre 2004;

reato previsto dall’art. 19 LFid;

perseguito con decreto d’accusa del 3 febbraio 2006 n. DA 409/2006 del Procuratore pubblicoAINQ 1 Bellinzona, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 4 luglio 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale non contesta l’infrazione alle norme della circolazione stradale, ma ritiene che la responsabilità del suo cliente debba essere considerata lieve, in virtù della particolarità della fattispecie. Per quanto concerne il capo di imputazione di esercizio abusivo della professione di fiduciario illustra come non ne siano dati gli elementi oggettivi, ritenuto che il signor __________ era in possesso della necessaria autorizzazione ed ha sempre avuto, come da lui stesso confermato al dibattimento, il pieno controllo sulle attività dell’imputato. Egli rileva inoltre come dal profilo formale il decreto d’accusa sia troppo generico ed il reato sia prescritto, poiché l’accusa non parla di ripetuta commissione almeno per quanto concerne i fatti sino al giugno 2004;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Grave infrazione alle norme della circolazione,

1.2. Esercizio abusivo della professione di fiduciario,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 19 LFid; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr,

per i fatti compiuti a __________ il 14 giugno 2005 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 409/2006 del 3 febbraio 2006;

e lo proscioglie dall’accusa di esercizio abusivo della professione di fiduciario, art. 19 LFid,

per i fatti descritti al punto n. 2 del suddetto decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Procuratore pubblico Bellinzona,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 1250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 e Art. 32 — letto nella versione del 1 dicembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 marzo 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 22 — letto nella versione del 1 marzo 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.