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Colpire una persona al volto con una testata, rompendogli il setto nasale; eccesso di legittima difesa

10.2007.285 · Tribunale d’appello Ticino

Del 9 apr 2008

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Consultato il 11 set 2026

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10.2007.285

Colpire una persona al volto con una testata, rompendogli il setto nasale; eccesso di legittima difesa

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.285

Data decisione, Autorità: 09.04.2008, PRPEN

Titolo:

Colpire una persona al volto con una testata, rompendogli il setto nasale; eccesso di legittima difesa

LEGITTIMA DIFESA LESIONE SEMPLICE

art. 16 cpv. 1 CPS art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2007.285

DA

Bellinzona aprile 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 in automazione,

difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere rotto l’osso nasale ad CIVI 1 colpendolo intenzionalmente al viso con una testata;

fatti avvenuti a __________ presso il __________, il 26 agosto 2005;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno 2007 n. 1909/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 560.--, corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 luglio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 9 aprile 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte civile ed il Sostituto Procuratore Pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte civile e all’audizione dei testi;

sentito il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale ritenendo credibile la versione fornita dalla parte civile e falsa quella dell’accusato, nonostante il sostegno fornito in aula dai testi, per cui non sono dati gli estremi della legittima difesa, chiede la conferma del decreto d’accusa, postulando la condanna dell’imputato ad una pena pecuniaria di 40 aliquote in ragione della gravità della colpa e delle conseguenze del suo agire. Per tale motivo propone pure la condanna ad una multa di fr. 500.-- e l’accoglimento delle richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, lasciando la quantificazione dell’ammontare per il torto morale al giudice. In via subordinata, qualora si dovesse stabilire che vi è stata legittima difesa, postula comunque la conferma del decreto d’accusa e delle pretese di risarcimento, in quanto la reazione è stata manifestamente sproporzionata ed eccessiva;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa, postulando l’accoglimento integrale della propria istanza di risarcimento;

sentito il difensore, il quale, rilevando come anche i testi sentiti in aula abbiano ribadito al versione del suo assistito, chiede l’assoluzione, assodato che si tratta di legittima difesa proporzionata all’aggressione. La testata era l’unico mezzo per difendersi dalla parte civile. Egli chiede inoltre il rinvio al foro civile delle della parte civile per le pretese di tale natura, osservando come le stesse non siano neppure state sostanziate;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

1.1. Può essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?

2. Quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con istanza dell’7 aprile 2008?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15, 16, 42, 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, commesse agendo per eccesso di legittima difesa, art. 123 cifra 1 CPS e 16 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1909/2007 del 18 giugno 2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 640.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione. Di conseguenza non entra nel merito delle richieste di risarcimento;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 240.00 testi

fr. 1040.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 94 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.