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Offendere l'onore di terze persone con scritti e parole

10.2007.304 · Tribunale d’appello Ticino

Del 20 mag 2008

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2007.304

Offendere l'onore di terze persone con scritti e parole

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.304

Data decisione, Autorità: 20.05.2008, PRPEN

Titolo:

Offendere l'onore di terze persone con scritti e parole

DIFFAMAZIONE INGIURIA

art. 173 cpv. 1 CPS art. 177 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2007.304

10.2007.305

DA

DA

Bellinzona maggio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

e

ACCU 2 ,

prevenuti colpevole di 1. ACCU 1

1. ripetuta ingiuria,

per avere, in due occasione, a __________ e a __________, nel corso del mese di marzo 2007 leso l’onore di CIVI 1:

- inviandogli, presso il suo domicilio, a __________, nel corso del mese di marzo 2007, uno scritto che recitava testualmente: “Der Liebe Gott soll Sie verfluchten und verbannen!”,

- applicando, a __________, in data 13 marzo 2007, sulla porta d’ingresso del di lui appartamento, presso l’Hotel __________, un foglio recante la scritta “Krepieren”;

reato previsto dall’art. 177 cpv. 1 CPS;

fatti avvenuti a __________ e a __________, nel corso del mese di marzo 2007;

2. ripetuta diffamazione,

per avere, a __________, in data 13 e 14 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1, accusandolo, in presenza di terzi, di essere un “truffatore”, di averle “rubato i clienti” e di “averla molestata sessualmente”;

reato previsto dall’art. 173 cpv. 1 CPS;

fatti avvenuti a __________, in data 13 e 14 marzo 2007;

perseguita con decreto d’accusa del 5 luglio 2007 n. 2257/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 700.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per la liquidazione delle pretese di risarcimento (art. 267 CPP).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

2. ACCU 2

diffamazione,

per avere, a __________, in data 13 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1 e di __________, accusandoli, in presenza di terzi, di “rubare i clienti” alla signora ACCU 1;

reato previsto dall’art. 173 cpv. 1 CPS;

fatti avvenuti a __________, in data 13 marzo 2007;

perseguito con decreto d’accusa del 5 luglio 2007 n. 2259/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 150.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 16 luglio 2007, rispettivamente 19 luglio 2007;

indetto il dibattimento 20 maggio 2008, al quale hanno partecipato gli imputati e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma integrale di entrambi i decreti d’accusa;

sentita l’accusata ACCU 1, la quale dichiara di aver solamente detto la verità e di avere agito per rabbia; chiede quindi di essere prosciolta da entrambi i capi di imputazione;

sentito da ultimo l'accusato ACCU 2, il quale contesta l’accusa. Egli non ha mai pronunciato la frase addebitatagli;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1. E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1.1. Ripetuta ingiuria,

1.1.2. Ripetuta diffamazione,

per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007

1.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

1.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

2.1. E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007

2.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

2.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autrice colpevole di:

1. ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,

2. ripetuta diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007;

condanna 1. ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

proscioglie 2. ACCU 2

dall’accusa di diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007, in applicazione del principio in dubio pro reo;

carica allo Stato le tasse e le spese per il procedimento nei confronti del signor ACCU 2;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di ACCU 2,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 267 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.