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Condurre un'autovettura essendo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.12 - max 1.37 gr/oo)

10.2007.380 · Tribunale d’appello Ticino

Del 8 apr 2008

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Consultato il 11 set 2026

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10.2007.380

Condurre un'autovettura essendo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.12 - max 1.37 gr/oo)

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.380

Data decisione, Autorità: 08.04.2008, PRPEN

Titolo:

Condurre un'autovettura essendo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.12 - max 1.37 gr/oo)

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2007.380

DA

Bellinzona aprile 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura Porsche targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.12 - max. 1.37 grammi per mille);

fatti avvenuti a Lugano il 7 maggio 2007;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 3 settembre 2007 n. 2772/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 1'160.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 11'600.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS.

2. Alla multa di fr. 3'000.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 21 settembre 2007;

indetto il dibattimento 8 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato, assistito dall’avv. DI 1; il Procuratore pubblico con lettera 10 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non contesta i fatti, ma spiega come l’opposizione sia stata fatta unicamente per la quantificazione della pena, derivante da un evidente errore dell’accusa nella calcolazione dell’aliquota.

Egli chiede che la pena venga limitata ad una multa, atteso che l’accusato non ha precedenti; in via subordinata, inc aso di condanna a pena pecuniaira, si postula che la multa e l’importo delle aliquote venga ridotto rispetto al DAC e proporzionato alle effettive entrate dell’accusato.

Infine, in considerazione del fatto che l’opposizione e il presente dibattimento sono dovuti ad un palese errore nel DAC, si chiede che vengano assegnate ripetibili all’accusato;

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per aver condotto, a Lugano il 7 maggio 2007, l'autovettura Porsche targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.12 - max. 1.37 grammi per mille)?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3, come segue ai quesiti posti sub 2 e 4;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2772/2007 del 3 settembre 2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 1'300.-- (milletrecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);

carica allo Stato fr. 500.— (cinquecento) di ripetibili a favore di ACCU 1, poiché l’opposizione è dovuta unicamente ad un errore nella commisurazione della pena nel decreto d’accusa;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80773),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 — letto nella versione del 1 aprile 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.