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Guida in stato di inattitudine (min. 2.54 - max. 3.17)

10.2007.403 · Tribunale d’appello Ticino

Del 29 mag 2008

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Consultato il 10 set 2026

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  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2007.403

Guida in stato di inattitudine (min. 2.54 - max. 3.17)

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 29.05.2008, PRPEN

Titolo:

Guida in stato di inattitudine (min. 2.54 - max. 3.17)

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2007.403

DA

Bellinzona maggio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.54 - max. 3.17 grammi per mille);

fatti

avvenuti a Lugano il 13 giugno 2007;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 3 ottobre 2007 n. 3197/2007 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 6'000.00;

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'800.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 maggio 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testimoni;

sentito il difensore, DI 1, __________, il quale rileva che per l’accertamento della colpevolezza del suo assistito è importante ricostruire i fatti in modo dettagliato così da risalire con precisione al cosiddetto momento critico - ossia quello dell’assunzione dell’alcol e della condotta incriminata. Il difensore, in particolar modo, afferma che non vi sono prove che il suo cliente abbia guidato un veicolo dopo essere arrivato, verso le 2.00, al locale “__________” in provenienza dal locale notturno __________; piuttosto, dopo aver sorbito diversi drink alla __________, come attestato dal direttore del locale pubblico, egli l’avrebbe lasciata verso le 5.00/5.30 di mattina assieme all’amico e alla fidanzata, e si sarebbe intrattenuto con quest’ultima in un’accesa discussione davanti a un bar adiacente a tale esercizio pubblico; quindi, dopo ca. 15 minuti, egli si sarebbe allontanato a piedi in compagnia del suo amico, salvo poi ritornare dalla fidanzata per sincerarsi del suo stato. In questo momento l’imputato veniva fermato dagli agenti della polizia comunale (accorsi a seguito di una segnalazione per un’asserita zuffa), vale a dire, sottolinea il patrocinatore, quando il signor ACCU 1 non guidava da almeno tre ore e mezza o più. A detta di ques’ultimo, si pone allora il quesito a sapere quale era il tasso di alcolemia dell’indiziato tra la una e le due di notte, quando il prevenuto aveva effettivamente condotto l’auto. Al riguardo, forte di un suo specchietto statistico personale, egli espone un calcolo retrospettivo sulla base delle dichiarazioni del suo patrocinato e di quelle del gerente del locale “__________”. Conseguentemente, egli chiede l’assoluzione del suo assistito e la liberazione del deposito cauzionale di fr. 2000.- già versato dal suo cliente alla polizia cantonale, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale afferma che l’unica sua pecca è quella di aver sorvolato sull’importanza del verbale di polizia;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di

guida in stato di inattitudine,

per avere,

a Lugano il 13 giugno 2007,

condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.54 - max. 3.17 grammi per mille)?

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere liberata a favore dell’imputato la cauzione di fr. 2000.- a suo tempo prestata (bolletta n. 9131)?

5. Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCS, 6 CEDU; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine art. 91 cpv. 1 LCStr,

e carica le spese allo Stato.

Al signor ACCU 1, __________, è assegnato un importo di fr. 1500.- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato.

Ordina la liberazione della cauzione di fr. 2000.-, da lui versata in data 13.06.2007, a favore del signor ACCU 1, __________.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 540.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 252 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 — letto nella versione del 1 aprile 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.