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Perdere la padronanza nella guida di un motoveicolo cadendo, procurandosi lesioni; opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito e alla prova del sangue

10.2007.429 · Tribunale d’appello Ticino

Del 28 mag 2008

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2007.429

Perdere la padronanza nella guida di un motoveicolo cadendo, procurandosi lesioni; opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito e alla prova del sangue

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.429

Data decisione, Autorità: 28.05.2008, PRPEN

Titolo:

Perdere la padronanza nella guida di un motoveicolo cadendo, procurandosi lesioni; opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito e alla prova del sangue

ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91a cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2007.429

DA

Bellinzona maggio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando con il motoveicolo Aprilia targato __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

fatti avvenuti a __________ il 7 luglio 2007;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC;

2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il 7 luglio 2007;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 22 ottobre 2007 n. 3451/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 6’750.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 17 luglio 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 28 maggio 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, in virtù del principio in dubio pro reo e nemo tenetur se ipsum accusare, chiede il proscioglimento del suo assistito dal reato di infrazione alla LCStr. Per quanto concerne il capo di imputazione di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr, chiede di contestualizzare il reato e di mandarlo esente da pena in quanto le conseguenze personali sarebbero molto pesanti. Egli chiede infine di mantenere il beneficio della sospensione condizionale alla precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Infrazione alle norme della circolazione,

1.2. Elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 giorni di arresto decretata nei suoi confronti il 17 luglio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1, 91a cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3451/2007 del 22 ottobre 2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 4’000.-- (quattromila);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 luglio 2007, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 27, Art. 31 e Art. 91a — letto nella versione del 1 aprile 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 3 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.