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Danneggiare bicchieri e bottiglie di proprietà altrui e utilizzare un mezzo pubblico senza biglietto

10.2007.440 · Tribunale d’appello Ticino

Del 23 apr 2008

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Consultato il 11 set 2026

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10.2007.440

Danneggiare bicchieri e bottiglie di proprietà altrui e utilizzare un mezzo pubblico senza biglietto

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.440

Data decisione, Autorità: 23.04.2008, PRPEN

Titolo:

Danneggiare bicchieri e bottiglie di proprietà altrui e utilizzare un mezzo pubblico senza biglietto

DANNEGGIAMENTO

art. 144 cpv. 1 let. ter cf. 172 CPS art. 51 LTP

Incarto n.

10.2007.440

DA

Bellinzona aprile 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(DI 1,)

prevenuta colpevole di 1. danneggiamento,

per avere, a __________, in via __________, in data __________, all’interno dello __________, rovesciando dei bicchieri e bottiglie danneggiato cose di proprietà altrui;

2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

per avere, in data __________, sulla tratta ferroviaria __________ - __________ viaggiato sui mezzi pubblici delle CIVI 1 sprovvista di un titolo di trasporto valido;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 CP e 51 LTP;

perseguita con decreto d’accusa n. 3346/2007 di data 15 ottobre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 60.- (sessanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (due) giorni.

3. Si rinvia la parte civile CIVI 2, al competente foro per le pretese di nature civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al versamento alla parte civile CIVI1 dell'importo di fr. 120.-.

5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 31 ottobre 2007 dall'accusata;

indetto il dibattimento 23 aprile 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 25 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e sentiti i testi;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di danneggiamento;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. danneggiamento

1.1.1. trattasi di un reato di poca entità?

1.2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 120.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106, 144 cpv. 1, 172 ter CP; art. 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di danneggiamento di poca entità e di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3346/2007 del 15 ottobre 2007.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 140.-.

condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 120.-.

dà atto che la parte civile CIVI 2 nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 40.- testi

fr. 440.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 144 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.