10.2008.211
Estirpare da una particella cinque piante danneggiando una cosa di proprietà altrui
Rubrum
AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto:
Data decisione, Autorità: 08.08.2008, PRPEN
Titolo:
Estirpare da una particella cinque piante danneggiando una cosa di proprietà altrui
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto n.
10.2008.211
DA
Bellinzona agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________, nel corso del mese di marzo __________, estirpando sulla particella no __________ cinque piante di noci, danneggiato una cosa di proprietà altrui;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;
richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2034/2008 di data 28 maggio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'300.-- (duemilatrecento), corrispondente a 10
(dieci) aliquote da fr. 230.-- (duecentotrenta). L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancto
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3
(tre).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese
giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
4. La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente
natura.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 31 maggio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 31 luglio 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole di danneggiamento?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere posta al beneficio della condizionale?
4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU dal reato di danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2034/2008 del 28 maggio 2008.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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