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In qualità di titolare di una ditta impiegato un cittadino straniero sprovvisto di permesso

10.2008.278 · Tribunale d’appello Ticino

Del 16 dic 2008

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Consultato il 10 set 2026

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10.2008.278

In qualità di titolare di una ditta impiegato un cittadino straniero sprovvisto di permesso

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.278

Data decisione, Autorità: 16.12.2008, PRPEN

Titolo:

In qualità di titolare di una ditta impiegato un cittadino straniero sprovvisto di permesso

IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA LAVORO SENZA PERMESSO

art. 23 cpv. 4 LDDS art. 117 cpv. 1 LFSTR

Incarto n.

10.2008.278

DA

Bellinzona dicembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di 1. contravvenzione alla LF concernente la dimora il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare della ditta __________ intenzionalmente impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso;

2. infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso),

per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare della ditta __________, intenzionalmente impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 23 cpv. 4 LDDS e 117 cpv. 1 LStr; richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 20 giugno 2008 n. 2309/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 7'200.-- (settemiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 2'000.-- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 8 luglio 2008;

indetto il dibattimento 16 dicembre 2008, al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore, avv. DI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 23 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, la quale chiede il proscioglimento da ogni accusa. In via subordinata chiede l’applicazione gli art. 13 risp. 21 CP; in ultima, denegata, ipotesi deve trovare applicazione il solo art. 23 cpv. 6 LDDS e, per il caso lieve, bisogna prescindere da ogni pena. Postula infine il riconoscimento di ripetibili;

sentita per ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1. contravvenzione alla LF concernente la dimora il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare della ditta __________, intenzionalmente impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso?

1.2. infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso),

per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare della ditta __________ intenzionalmente impiegato quale montatore il cittadino italiano __________ non autorizzato a svolgere attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso?

2.Può trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti)?

3.Può trovare applicazione l’art. 21 CP (errore sull’illiceità)?

4. In caso di condanna quale deve essere la pena?

5. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

6. Devono essere riconosciute ripetibili e se sì in quale misura?

7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 2 cpv. 2, 10 segg. LStr; 12 ALCP; 2 cifra 4 All I ALCP; 4 cpv. 1, 9 OLCP 12 ALCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2., come segue ai quesiti posti sub 6. e 7., decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di contravvenzione alla LF concernente la dimora il domicilio degli stranieri e di infrazione alla LF sugli stranieri;

assegna le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 900.— a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio federale della migrazione, Berna,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Codice penale svizzero, Art. 13, Art. 21, Art. 42, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 5 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 5 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.