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Tentare di sottrarre con scasso una motosega

10.2008.356 · Tribunale d’appello Ticino

Del 28 gen 2009

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2008.356

Tentare di sottrarre con scasso una motosega

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.356

Data decisione, Autorità: 28.01.2009, PRPEN

Titolo:

Tentare di sottrarre con scasso una motosega

FURTO REATO TENTATO

art. 22 cpv. 1 CPS art. 139 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2008.356

DA

Bellinzona gennaio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di tentato furto,

per avere, a scopo di indebito profitto, tentato di sottrarre con scasso al fine di appropriarsene, a __________, il 22 luglio 2008 ai danni di LESA 1, una motosega di un valore imprecisato;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 22 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 26 agosto 2008 n. 3136/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’350.-- (milletrecentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 90.- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 28 gennaio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale non contesta i fatti, ma che la pena venga adeguatamente ridotta, tenuto conto della difficile situazione finanziaria del suo assistito, nonché dei suoi problemi psicologici che ne riducono la colpa. In modo particolare chiede che non venga comminata la multa, non opponendosi ad un eventuale aumento del periodo di prova;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di tentato furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22 cpv. 1, 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

tentato furto, art. 139 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3136/2008 del 26 agosto 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 290.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 90.00 testi

fr. 290.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.