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Colpire il convivente con sberle e graffi

10.2008.449 · Tribunale d’appello Ticino

Del 10 mar 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/10-2008-449/it/colpire-il-convivente-con-sberle-e-graffi

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2008.449

Colpire il convivente con sberle e graffi

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.449

Data decisione, Autorità: 10.03.2009, PRPEN

Titolo:

Colpire il convivente con sberle e graffi

VIE DI FATTO

art. 126 CPS

Incarti n.

10.2008.449

10.2008.469

DA

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuti colpevole di 1. ACCU 1

vie di fatto,

per aver colpito il convivente LESA 1 con sberle e graffi, senza tuttavia cagionargli un significativo danno al corpo o alla salute;

fatti avvenuti a __________ il 20 giugno 2007;

reato previsto dall’art. 126 cifra 1 e 2 lett. c) CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 27 ottobre 2008 n. 4091/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

2. ACCU 2

1. minacce,

per avere, usando grave minaccia, incusso spavento e timore alla convivente LESA 2, proferendo nei suoi confronti: “… questa volta ti ammazzo …”;

fatti avvenuti a __________ il 20 giugno 2007;

reato previsto dall’art. 180 cifra 1 e 2 lett. b) CPS;

2. vie di fatto,

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1, afferrato la convivente LESA 2 per il collo stringendoglielo con l’intenzione di immobilizzarla e di buttarla a terra, senza tuttavia cagionarle un significativo danno al corpo o alla salute;

fatti avvenuti a __________ il 20 giugno 2007;

reato previsto dall’art. 126 cifra 1 e 2 lett. c) CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4164/2008 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 300.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 5 novembre 2008, rispettivamente 16 novembre 2008 dagli accusati;

indetto il dibattimento 10 marzo 2009, al quale ha partecipato l’accusato ACCU 2, mentre l'accusata ACCU 1, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 29 gennaio 2009, non è comparsa, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

preso atto che l’accusato ACCU 2 ha ritirato l’opposizione al decreto d’accusa che lo concerne durante l’odierno dibattimento, per cui lo stesso è diventato esecutivo ed il procedimento di cui all’incarto 10.2008.469 è stato stralciato dai ruoli, con conseguente disgiunzione di quello qui in discussione;

proceduto nelle forme contumaciali nei confronti di ACCU 1;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1. E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 4091/2008 del 27 ottobre 2008?

1.2. Quale deve essere l’eventuale pena?

1.3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 126 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4091/2008 del 27 ottobre 2008;

manda ACCU 1

esente da pena, in applicazione analogetica dell’art. 177 cpv. 2 CPS;

carica la tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (fr. 600.-- in caso di motivazione scritta) all’accusata;

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ufficio giuridico. Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.