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Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: in 1.30 - max 1.70); recidivo

10.2009.257 · Tribunale d’appello Ticino

Del 19 ott 2009

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2009.257

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: in 1.30 - max 1.70); recidivo

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 19.10.2009, PRPEN

Titolo:

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: in 1.30 - max 1.70); recidivo

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2009.257

DA

Bellinzona ottobre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Stefano Devrel in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per avere condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 21 dicembre 2008;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;;

perseguito con decreto d’accusa n. 599/2009 di data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'750.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.

2. Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna per complessivi fr. 1'500.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 19 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. . È ACCU 1 autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

per avere, a __________, condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 36 CPS).

5. Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

per avere, a __________, condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);

condanna ACCU 1

1. Alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 2'500.- (duemilacinquecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne proroga il periodo di prova di un anno (cpv. 2).

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr 1500.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 2200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.