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Condurre un veicolo in stato di ebrezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille) e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina)

10.2009.337 · Tribunale d’appello Ticino

Del 17 dic 2009

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2009.337

Condurre un veicolo in stato di ebrezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille) e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina)

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 17.12.2009, PRPEN

Titolo:

Condurre un veicolo in stato di ebrezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille) e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina)

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 91 cpv. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2009.337

DA

Bellinzona dicembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo:

- in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;

- sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________ risultata positiva per la cannabis e per la cocaina;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 2490/2009 di data 2 giugno 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 giugno 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 dicembre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente, con il difensore DI 1;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non contesta i fatti accertati in sede preliminare, né contesta la pena principale proposta con il decreto d’accusa, limitandosi a chiedere che non venga revocata la sospensione condizionale della precedente condanna, atteso come la prognosi possa essere ritenuta ancora positiva, l’accusato avendo compreso, dovendosi presentare oggi davanti al giudice, la gravità dei fatti commessi e il destino futuro in caso di recidiva;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1, autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine

per aver condotto, a __________ il __________, l'autovettura __________ targata __________ essendo:

- in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;

- sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________ risultata positiva per la cannabis e per la cocaina?

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ __________ __________ (art. 46 cpv. 1 CPS);

5. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine

per aver condotto, a __________ il __________, l'autovettura __________ targata __________ essendo:

- in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato;

- sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________ risultata positiva per la cannabis e per la cocaina;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 7’500.- (settemilacinquecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento).

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CPS).

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Camorino

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

r. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 2200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.