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Colpire una persona ad una mano con il lancio di una pietra, facendola cadere a terra; offendere l'onore con l'espressione "hijo de puta"

10.2009.380 · Tribunale d’appello Ticino

Del 9 mar 2010

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Consultato il 11 set 2026

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10.2009.380

Colpire una persona ad una mano con il lancio di una pietra, facendola cadere a terra; offendere l'onore con l'espressione "hijo de puta"

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.380

Data decisione, Autorità: 09.03.2010, PRPEN

Titolo:

Colpire una persona ad una mano con il lancio di una pietra, facendola cadere a terra; offendere l'onore con l'espressione "hijo de puta"

INGIURIA VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS art. 177 cpv. 2 CPS

Incarto n.

10.2009.380

DA

Bellinzona marzo 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1 e da,

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,

per avere, il 26 dicembre 2008 a __________, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 2, segnatamente per averlo colpito ad una mano con il lancio di una pietra e facendolo così cadere a terra;

2. ingiuria,

per avere, il 26 dicembre 2008 a __________, offeso l’onore di CIVI 2 dicendogli “hijo de puta”;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CPS, richiamati gli art. 42 e 106 CPS;

perseguito con decreto d’accusa dell’8 giugno 2009 n. 2636/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.-- (settecento), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 100.-- (cento) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 9 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed i suoi difensori, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e dei testi;

sentito il difensore, il quale, rilevando le incongruenze nelle versioni fornite dalla parte civile e dal teste, nonché con il certificato medico, che ne minano fortemente la credibilità, chiede il proscioglimento del suo cliente da entrambi i capi di imputazione;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Vie di fatto,

1.2. Ingiuria,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg., 126 cpv. 1 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 2636/2009 dell’8 giugno 2009;

e lo proscioglie dall’accusa di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;

manda ACCU 1

esente da pena, in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS;

pone la tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 290.-- a carico dell’accusato;

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 140.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 290.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.