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Circolare a 136 km/h su 100 km/h

10.2009.45 · Tribunale d’appello Ticino

Del 23 feb 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/10-2009-45/it/circolare-a-136-km-h-su-100-km-h

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2009.45

Circolare a 136 km/h su 100 km/h

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 23.02.2010, PRPEN

Titolo:

Circolare a 136 km/h su 100 km/h

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cpv. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2009.45

DA

Bellinzona febbraio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 136 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;

fatti

avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito con decreto d’accusa del 19 gennaio 2009 n. 166/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’000.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.

Alla multa di fr. 1’000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 35 (trentacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Lenzburg il 04.04.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 gennaio 2009;

indetto il dibattimento in data 23 febbraio 2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore DI 1,

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale postula che la pena venga sensibilmente ridotta e che non venga revocata la pena comminata dal Bezirksamt di Lenzburg;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________, autostrada A2, il 21 marzo 2008, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 136 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 35 giorni di detenzione decretata dal Bezirksamt di Lenzburg il 4 aprile 2006?

4.1. In caso di risposta negativa deve essere fissato un nuovo periodo di prova e, se sì, di quanto, o dev’esservi formale ammonimento?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue ai quesiti posti sub 2., 4.1. e 5.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 166/2009 del 19 gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 2'250.-- (duemiladuecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 700.-- (settecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- per complessivi fr. 400.— (quattrocento);

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 35 giorni di detenzione decretata dal Bezirksamt di Lenzburg il 4 aprile 2006, ma fissa, richiamato l’art. 46 cpv. 2 ultima frase CP, un nuovo periodo di prova di 6 (sei) mesi;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81053),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27, Art. 32 e Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, Art. 22 — letto nella versione del 1 maggio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2014, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2022 e 1 novembre 2023.