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Commettere violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

10.2009.452 · Tribunale d’appello Ticino

Del 20 lug 2010

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2009.452

Commettere violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.452

Data decisione, Autorità: 20.07.2010, PRPEN

Titolo:

Commettere violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

VIOLENZA E MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ ED I FUNZIONARI

art. 285 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.452

DA

Bellinzona luglio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DUF 1

prevenuto colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere, a __________ il __________ 2009, usato violenza nei confronti di un’autorità, segnatamente per aver minacciato e commesso vie di fatto nei confronti di agenti della Polizia Cantonale e PolCom di __________ mentre gli stessi compivano atti rientranti nelle proprie attribuzioni, in particolare, per avere inferto un calcio allo stinco dell’agt. C.A. causandogli una lacerazione, spintonato e dato manate ai due agenti della PolCom sgt. G.S., agt. C.A. e dei due agenti della Polizia Cantonale app. D.T.C. e asp. G, tentando pure di colpirli con testate, proferito minacce di morte all’indirizzo dei citati quattro agenti intervenuti sul posto;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 285 cifra 1 CP; richiamati gli art. 42 CP, 49 CP, 106 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 6 luglio 2009 n. 2936/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 6'300.- (seimilatrecento) corrispondente a 70 (settanta) aliquote da fr. 90.- (novanta) - art. 34 e seg. CP; da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 1.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 104 (quattordici) - art. 106 cpv. 2 CP.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 luglio 2009;

indetto il dibattimento 20 luglio 2010, al quale sono comparsi:

- l’autorità inquirente, ,

- l’a, ,

- il,;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto che il teste __________, benché regolarmente citato, non si è presentato, il Giudice chiede alle parti se richiedono la sua traduzione forzata. Entrambe le parti dichiarano di rinunciare alla sua audizione;

sentiti i testi agt __________ , app __________ __________ e asp __________ ;

il Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa con la correzione emersa dall’audizione dell’agt __________ che ha detto di non essere stato colpito;

il difensore, il quale chiede il proscioglimento e che vengano assegnate ripetibili; sostiene debba trovare applicazione l’art. 19 cpv. 1 o 2 CP. In via subordinata postula una sensibile riduzione della pena;

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per avere, a __________ il __________ 2009, usato violenza nei confronti di un’autorità, segnatamente per aver minacciato e commesso vie di fatto nei confronti di agenti della Polizia Cantonale e PolCom di __________ mentre gli stessi compivano atti rientranti nelle proprie attribuzioni, in particolare, per avere inferto un calcio allo stinco dell’agt. C.A. causandogli una lacerazione, spintonato e dato manate ai due agenti della PolCom sgt. G.S., agt. C.A. e dei due agenti della Polizia Cantonale app. D.T.C. e asp. G, tentando pure di colpirli con testate, proferito minacce di morte all’indirizzo dei citati quattro agenti intervenuti sul posto?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

2.1. Può trovare applicazione l’art. 19 cpv. 1 o 2 CP?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 285 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 (con le precisazioni che seguono) e 3.; negativamente ai quesiti posti sub 2.1. e 4., come segue agli altri quesiti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) per avere, a __________ il __________ 2009, usato violenza nei confronti di un’autorità, segnatamente per aver minacciato e commesso vie di fatto nei confronti di agenti della Polizia Cantonale e PolCom di __________ mentre gli stessi compivano atti rientranti nelle proprie attribuzioni, in particolare, per avere inferto un calcio allo stinco dell’agt. __________ causandogli una lacerazione, spintonato i due agenti della PolCom sgt., agt. LESA 1 e dell’agente della Polizia Cantonale asp. __________, tentando pure di colpire i primi due con testate, infine avendo proferito minacce di morte all’indirizzo dei quattro agenti LESA 1, LESA 2, __________ e app __________, intervenuti sul posto;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 1'500.-- (millecinquecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di un (1) giorno;

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 290.-- per complessivi fr. 440.— (quattrocentoquaranta);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di __________

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 140.-- testi

fr. 940.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 42, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.