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Tentare di colpire una persona con un bicchiere per la birra rotto

10.2009.88 · Tribunale d’appello Ticino

Del 10 nov 2009

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2009.88

Tentare di colpire una persona con un bicchiere per la birra rotto

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.88

Data decisione, Autorità: 10.11.2009, PRPEN

Titolo:

Tentare di colpire una persona con un bicchiere per la birra rotto

LESIONE SEMPLICE

art. 22 CPS art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.88

DA

Bellinzona novembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Carmen Didiano in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1 o,

prevenuto colpevole di lesioni semplici, tentate,

per avere, il 5 luglio 2007, a __________, all'esterno dell’EP __________, dopo essere stato schiaffeggiato da CIVI 1, rientrato nei locali del bar ed avere preso in mano un bicchiere della birra rompendolo, uscito all'esterno con l'intenzione di colpirlo, senza tuttavia riuscirvi;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 367/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 280.-- corrispondente a 7 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. Decreta il non luogo a procedere per il reato di ingiuria (art. 177 CPS) per insufficienza di prove.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 febbraio 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 10 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione di due testi;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito rilevando come non si possa qui parlare tecnicamente di tentativo in quanto non è stato superato il punto di non ritorno. In via sussidiaria chiede che venga riconosciuta la legittima difesa e in via ancor più sussidiaria chiede che si prescinda da ogni pena in applicazione dell’art. 54 CPS. In effetti l’imputato a seguito di questi fatti nei quali è stato più vittima che attore ha subito la perdita della vista da un occhio;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di tentate lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

1.1. Può essere riconosciuta la legittima difesa esimente o discolpante art. 15 e 16 CPS?

1.2. Può trovare applicazione l’art. 54 CPS?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15, 16, 22, 54, 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

tentate lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 367/2009 del 26 gennaio 2009;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 550.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.