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Entrata e soggiorno illegali

10.2010.325 · Tribunale d’appello Ticino

Del 16 mar 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/10-2010-325/it/entrata-e-soggiorno-illegali

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
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10.2010.325

Entrata e soggiorno illegali

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 16.03.2012, PRPEN

Titolo:

Entrata e soggiorno illegali

ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI

art. 115 cpv. 1 let. a LFSTR art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR

Incarto n.

10.2010.325

DA 2538/2010

Bellinzona marzo 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 , ora di ignota dimora

(difensore: lic. jur. __________ in sub delega dell’avv. DI 1 __________)

prevenuto colpevole di entrata e soggiorno illegali

per essere entrato in Svizzera il __________ dal valico stradale di __________ privo del richiesto visto d'entrata ed inoltre per aver poi soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________, nel periodo dal __________ al __________, privo del richiesto permesso di soggiorno;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr;

perseguito con decreto d’accusa del 31 maggio 2010 n. 2538/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3’000.00;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1’000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 giugno 2010;

indetto il dibattimento 16 marzo 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato in via edittale, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

sentito il difensore, il quale, richiamata la LStr e le normative CE, postula in via principale il proscioglimento dai due reati ascrittigli e in via sussidiaria una congrua riduzione della pena che non dovrebbe superare la multa vista la negligenza;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di entrata e soggiorno illegali per essere entrato in Svizzera il __________ dal valico stradale di __________ privo del richiesto visto d'entrata ed inoltre per aver poi soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________, nel periodo dal __________ al __________, privo del richiesto permesso di soggiorno;

1.1 Ha agito con negligenza?

2.Quale deve essere l’eventuale pena?

3.L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni?

4.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP, 115 cpv. 1 lett. a e b LStr ; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore e colpevole di entrata e soggiorno illegali per essere entrato in Svizzera il __________ dal valico stradale di __________ privo del richiesto visto d'entrata ed inoltre per aver poi soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________, nel periodo dal __________ al __________, privo del richiesto permesso di soggiorno;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento), per un totale di fr. 3'000.00 (tremila);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 600.00 (seicento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.00 con motivazione scritta e di fr. 600.00 senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- nelle vie edittali

ACCU

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, ufficio migrazione, Bellinzona

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 300.00 spese giudiziarie

./ fr. 400.00 (dedotta la cauzione già versata)

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.