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Cagionare per negligenza colpevole la morte di una persona

10.2010.374 · Tribunale d’appello Ticino

Del 30 nov 2010

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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10.2010.374

Cagionare per negligenza colpevole la morte di una persona

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2010.374

Data decisione, Autorità: 30.11.2010, PRPEN

Titolo:

Cagionare per negligenza colpevole la morte di una persona

OMICIDIO COLPOSO

art. 117 CPS

Incarto n.

10.2010.374

DA

Bellinzona novembre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di omicidio colposo,

per avere, nel periodo __________ 2004 / __________ 2004, a __________, nella sua qualità di responsabile e affittuario dell’alpe __________, cagionato per negligenza colpevole la morte di VB.C. (__________1990), giovane ragazzo a lui affidato dai genitori per trascorrere alcune settimane sull’alpe e aiutarlo nei piccoli lavoretti in cambio di vitto e alloggio, e meglio, per avere, nella sua qualità di garante con il compito di sorvegliare e controllare il giovane VB.C., negligentemente omesso di adottare tutte le misure necessarie per impedire a VB.C., privo della richiesta licenza, di condurre il veicolo agricolo __________ targato __________, segnatamente di istruire i suoi dipendenti affinché le chiavi del veicolo agricolo non venissero lasciate nel veicolo stesso, rispettivamente alla portata di mano VB.C., con la conseguenza che il __________ (recte: __________) agosto 2004, approfittando del fatto che il dipendente __________ era occupato nella mungitura delle mucche, VB.C. riusciva a mettersi alla guida del veicolo agricolo perdendone poco dopo il controllo, tanto da ribaltarsi e rimanere schiacciato dalla cabina di guida, riportando gravi lesioni che ne hanno causato il decesso sul luogo dell’incidente;

fatti avvenuti nelle summenzionate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 117 CP; richiamato l’art. 48 lett. e CP;

perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno 2010 n. 2818/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2’000.- (duemila), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 100.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 , , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 1'800.-.

4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni (vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 giugno 2010;

indetto il pubblico dibattimento in data 30 novembre 2010, al quale sono comparsi:

- l’, ,

- l’accusato, ,

- il difensore, DI 1 ,

- la parte civile, CIVI 1 ,

- il patrocinatore della parte civile CIVI 1, accompagnato da, ,

- il patrocinatore della parte civile CIVI 2, PR 2,;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il teste dr. med. __________ ;

sentiti il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

il patrocinatore della parte civile CIVI 1, PR 1, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento delle pretese di parte civile per totali fr. 64'002.80 oltre accessori, come a istanza, nonché la rifusione di ripetibili;

il patrocinatore della parte civile CIVI 2, PR 2 il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento delle pretese di parte civile di totali fr. 46'604.30 come a istanza (aumentate di ulteriori fr. 700.— per l’impegno del legale nel pomeriggio);

il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito dall’accusa di omicidio colposo; in via subordinata chiede l’applicazione dell’art. 13 CP (errore sui fatti), in via ancor più subordinata una riduzione della pena;

il Procuratore Pubblico in replica e il difensore in duplica;

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.E’ ACCU 1 autore colpevole di omicidio colposo, per avere, nel periodo __________ 2004 / __________ 2004, a __________, nella sua qualità di responsabile e affittuario dell’alpe __________, cagionato per negligenza colpevole la morte di VB.C. (__________1990), giovane ragazzo a lui affidato dai genitori per trascorrere alcune settimane sull’alpe e aiutarlo nei piccoli lavoretti in cambio di vitto e alloggio, e meglio, per avere, nella sua qualità di garante con il compito di sorvegliare e controllare il giovane VB.C., negligentemente omesso di adottare tutte le misure necessarie per impedire a VB.C., privo della richiesta licenza, di condurre il veicolo agricolo __________ targato segnatamente di istruire i suoi dipendenti affinché le chiavi del veicolo agricolo non venissero lasciate nel veicolo stesso, rispettivamente alla portata di mano VB.C., con la conseguenza che il __________ 2004, approfittando del fatto che il dipendente __________ era occupato nella mungitura delle mucche, VB.C. riusciva a mettersi alla guida del veicolo agricolo perdendone poco dopo il controllo, tanto da ribaltarsi e rimanere schiacciato dalla cabina di guida, riportando gravi lesioni che ne hanno causato il decesso sul luogo dell’incidente?

2. Può trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti)?

3. In caso di condanna quale deve essere la pena?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

5. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile CIVI 2 e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

6. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile CIVI 1 e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

7. Deve essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni decretata dal Ministero Pubblico il __________ 2003 o deve esservi formale ammonimento?

8. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 8, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di omicidio colposo;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 400.00 tassa di giustizia

fr. 2'000.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 2'440.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1, Art. 13, Art. 46, Art. 48, Art. 117 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.